Dare priorità alla leva organizzativa delle imprese culturali, puntando alla capacità di autosostenersi e di lavorare, creare e cooperare con piena soddisfazione, personale e imprenditoriale. È questa l’unica condizione affinché l’impresa, e la cultura, siano davvero libere e fonte di arricchimento, materiale e intellettuale. Lo sostiene, in un’intervista ad AgCult, Giacomo Bosi, docente di Diritto commerciale e Diritto bancario e degli intermediari finanziari presso l’Università di Trento. Bosi è anche autore del libro “L’impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative” (https://www.mulino.it/isbn/9788815270825), edito quest’anno dal Mulino. Con un approccio interdisciplinare, affiancando all’analisi teorica la proposta operativa, Bosi illustra i punti di contatto giuridico tra creazione e imprenditorialità, tra la produzione e la proprietà di idee e di beni comuni, e affronta modelli innovativi di organizzazione economica e di governo societario per la disciplina delle imprese culturali italiane.
D. La Commissione Cultura della Camera dei deputati ha licenziato recentemente la proposta di legge “Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative”. Il testo che esce dalla commissione risulta tuttavia di gran lunga ridimensionato rispetto a quello presentato nel 2015 dalla deputata Pd Anna Ascani. Resta la parte ‘normativa’, ma scompare quella relativa al sostegno fiscale ed economico. Si poteva fare di più?
R. Vedo gli aspetti positivi: 1. L’adesione a un’accezione lata dell’impresa culturale e creativa (che avrebbe potuto essere anche più estesa). 2. La scelta di non intervenire sul piano tipologico privatistico, ciò che avrebbe rappresentato un errore. 3. La scelta di fare perno, tuttavia, sulla nozione di impresa, che come tale dev’essere in grado di organizzarsi in modo efficiente e di autosostenersi economicamente. Come giurista dell’impresa è questo il terreno su cui posso esprimere la mia competenza: quali siano le combinazioni degli strumenti di diritto societario oggi disponibili per il governo di imprese che esercitino attività creative, specialmente all’interno di reti e distretti cognitivi, avvalendosi di modelli multistakeholder. Modelli che possono essere diversamente declinati a seconda delle variabili del caso specifico (forma giuridica adottata, natura privata o pubblica degli aderenti, maggiore o minore propensione alla collaborazione interimprenditoriale, connotazione for profit o nonprofit dell’impresa, presenza o meno di interessi settoriali, mutualistici o di categoria, e così via), con un uso accorto degli strumenti di (a) autodisciplina statutaria, (b) autoregolazione societaria e (c) coordinamento reticolare.
D. Secondo lei, esiste una distinzione tra imprese culturali e creative? Ritiene che sarebbe stato opportuno inserire questa distinzione anche all’interno della proposta di legge in esame alla Camera?
R. Quando si tratti di modelli di sviluppo è corretta l’impostazione integrata che fa capo, in Italia, agli studi di Walter Santagata, ossia la medesima impostazione che si sta affermando a livello comunitario. La prospettiva olistica è funzionale a catturare – ma non anche a imbrigliare – il fenomeno imprenditoriale nella sua complessità, al fine di connettere le politiche di sostegno ai distretti culturali evoluti. Politiche destinate naturalmente ad applicarsi su piani e con metodi differenti e che meritano perciò di essere attuati con coerenza strategica e il ricorso complementare agli istituti del diritto commerciale e amministrativo. Attenzione però: nel rispetto di questa impostazione devono essere applicati i modelli di governo dell’impresa che è, ovviamente, il diritto societario a offrire. Occorre cioè prendere in considerazione l’impresa culturale quale impresa, anzitutto: ossia come mezzo per la produzione di beni e servizi, che può costituirsi in forma societaria, di cui si servano persone creative per realizzare attività destinate al mercato, utilizzando modelli organizzativi e forme di produzione che devono essere in grado di essere autosufficienti. A tal fine il diritto dell’impresa, articolato com’è, non ha bisogno di introdurre nuove fattispecie d’impresa: il progetto attualmente in discussione – si badi – non lo fa, dato che i profili statutari sono minimali, e mi pare comunque prevalente il riconoscimento dello status, non già della specificità tipologica, dell’impresa culturale e creativa. Sicché, per il momento, bene così, e seguiremo gli sviluppi.
D. Sarebbe opportuno prevedere uno statuto ad hoc per tutte le imprese culturali orientate alla pubblica fruizione mutuando il modello delle imprese sociali? È possibile (e auspicabile) misurare l’impatto sociale che questo tipo di impresa ha sulla società e sul territorio in cui opera?
R. Sono tendenzialmente contrario – ma non per partito preso: dipende dai frangenti – all’introduzione di «statuti speciali». Sostengo non da oggi che tipi speciali per imprese speciali impongano costi di governo dell’impresa che rischiano di vanificare l’eventuale risparmio finanziario, e se maldestramente declinati rischiano di indurre una rigidità organizzativa e operativa che deprime in partenza le propensioni creative e relazionali. Un rischio del genere mi sembra, per ora, evitato. Occorre proseguire in una direzione che premi le attitudini relazionali e reticolari degli operatori culturali, e che eventualmente proponga modelli aperti e relazionali, ad adesione non obbligatoria, che lascino spazio all’autonomia statutaria e alla composizione modulare degli strumenti organizzativi e gestionali. In tal modo gli operatori possono produrre un diritto «riflessivo», che consenta loro di massimizzare l’efficienza sul piano individuale, di differenziarsi sul piano concorrenziale, ma anche di segnalarsi realisticamente a partners e competitors, oltre che ai propri clienti e utenti, a vantaggio della (più o meno intensa) cooperazione interimprenditoriale auspicabile caso per caso.
D. In qualità di esperto, qual è la sua idea per sostenere la crescita di un settore così importante per l’economia italiana? Cosa si sta facendo di buono in Italia in questo momento?
R. Il diritto commerciale e societario contemporaneo è cambiato più di quanto si sappia o si creda. Per descrivere tali mutamenti il gergo tecnico-giuridico utilizza espressioni quali «neutralità delle forme giuridiche», «transtipicità dei codici organizzativi», «modularizzazione dei sistemi di governo» delle imprese, ed altre ancora per significare che le soluzioni organizzative e operative possono essere diversamente combinate e intrecciate, con una libertà inimmaginabile sino a poco tempo fa, all’interno di modelli trasversali alla tipizzazione giuridica classica, che concedono grande spazio all’autoregolazione degli operatori. Inoltre, gli strumenti sono a portata sia dell’impresa individualmente intesa, sia di imprese che facciano rete, e tale rete cognitiva intendano modellare. Occorre allora conoscere e padroneggiare tali strumenti: lo devono saper fare i professionisti del settore (commercialisti, avvocati, giuristi d’impresa), che già ora sono altamente qualificati e si stanno vieppiù specializzando nella governance di imprese che svolgano attività specialmente creative. Ma ne devono essere consapevoli gli operatori culturali per primi: l’eccezionalità culturale della loro produzione può, e dovrebbe, essere sostenuta da modelli organizzativi che sappiano fare emergere sul piano privatistico il valore sociale e meritorio dei beni che realizzano, in modo tale da smarcarsi il più possibile dalla necessità dei bonus e rendere pratica ordinaria l’eccezionalità insita nella loro attività.
D. Ci sono esempi virtuosi e buone pratiche in Italia o in Europa da cui trarre insegnamento per la gestione, il sostegno e la promozione di queste imprese?
R. Il diritto commerciale contemporaneo ha da tempo “positivizzato”, nelle disposizioni civilistiche di corporate governance, elementi regolativi che precedentemente costituivano strumenti meramente aziendalistici, e questo è un bene perché così i modelli organizzativi possono essere conosciuti, condivisi e interconnessi per un verso, e resi giuridicamente cogenti per altro verso. Un uso accorto e consapevole dei mezzi di autoregolazione, di impresa e di rete, permette di fare emergere, e di dare rilievo giuridico, alle buone pratiche attuate dalla società, con effetti di replicazione virtuosa della memoria organizzativa all’interno e di consolidamento delle relazioni fiduciarie con l’esterno. Infine, ma è un profilo cruciale, data la natura cognitiva di risorse, attività e beni realizzati dalle imprese culturali, sul piano interimprenditoriale si possono adottare modelli organizzativi che premino la propensione all’adesione delle imprese a reti o distretti, e che istituiscano centri od enti di definizione strategica e di coordinamento delle attività condivise. I modelli e gli strumenti esistono già, ed è il diritto dell’impresa italiano, straordinariamente ricco e raffinato, a offrirli: la sfida risiede nel metterli in campo con maggiore convinzione, nella consapevolezza che la disciplina di sistema, all’attenzione del legislatore, è coerente con questa impostazione. Occorre dare priorità alla leva organizzativa, puntando alla capacità di autosostenersi e di lavorare, creare e cooperare con piena soddisfazione, personale e imprenditoriale: unica condizione affinché l’impresa, e la cultura, siano davvero libere e fonte di arricchimento, materiale e intellettuale.
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