
Promuovere i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l’ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici. E’ la ratio di un disegno di legge presentato al Senato da Roberto Marti (Lega), presidente della commissione Cultura, nel quale si fa tesoro dell’attività svolta nella scorsa legislatura dalla 7a di Palazzo Madama che su questo tema aveva lavorato con un affare assegnato e un ddl delega.
Il ddl Marti, nel primo degli undici articoli di cui si compone, chiarisce che la promozione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la tutela e la valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati, nonché interventi di valorizzazione dei borghi; il rilancio dell’attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali ed enogastronomici che li connotano, nonché degli aspetti attinenti alla tradizione e all’identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni; il dialogo interculturale e interreligioso; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la promozione e l’incentivazione delle attività connesse all’agricoltura nei territori interessati; la promozione di corretti stili di vita mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute; la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta; la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
L’articolo 2 reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d’Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi. Individua altresì i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all’inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di “Cammino d’Italia”. La Mappa sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale. L’articolo 3 istituisce, presso il Ministero della Cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate. L’articolo disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l’esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l’esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l’esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l’aggiornamento della Mappa dei cammini d’Italia.
L’articolo 4 istituisce, sempre presso il MiC, il Tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il Tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l’elaborazione di proposte anche normative e amministrative. L’articolo 5 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della Cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini. L’articolo 6 dispone che una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all’abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d’arte. L’articolo 7 – con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio – prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa.
L’articolo 8 riconosce un credito d’imposta in favore dei titolari di redditi d’impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell’autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d’Italia. L’articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei Comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi. L’articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del disegno di legge valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. L’ultimo articolo dispone la data di entrata in vigore della legge.