Il 2 luglio 2026 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Piano d’azione nazionale per l’economia sociale [1]: quasi 400mila organizzazioni, 1,53 milioni di addetti, nessun valore vincolante. Un provvedimento che l’Italia adotta in risposta a una spinta europea: la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 chiede a tutti gli Stati membri di dotarsi di un quadro giuridico e istituzionale dedicato all’economia sociale. Non è vincolante, ma impone un obbligo di rendicontazione periodica alla Commissione europea, che ne segue l’attuazione [2].
Le aspettative erano alte: un impianto capace di dare finalmente un perimetro giuridico unitario al settore, con sgravi fiscali e strumenti di credito vincolanti. Quello che ne è uscito il 2 luglio è invece una semplice informativa priva di valore cogente che rinvia tutto a provvedimenti attuativi ancora da scrivere (esenzioni, conto satellite, direzione generale dedicata al MEF).
Sul suo impianto generale molto è già stato scritto. Compreso il ritardo rispetto a Spagna e Finlandia, il paradosso di un’Italia primo beneficiario europeo di fondi ERDF ed ESF+ ma tra gli ultimi a dotarsi di una strategia nazionale, le leve fiscali scritte al condizionale.
Vale la pena invece fermarsi su un problema più specifico, perché rivela qualcosa sul metodo con cui l’Italia sta imparando a riconoscere l’economia sociale: la cultura vi trova posto solo dentro una casella troppo stretta.
IL PROBLEMA È COME SI MISURA
Il Piano definisce l’economia sociale per forma giuridica: primato delle persone sul profitto, reinvestimento degli utili, governance democratica, tradotti in un perimetro di qualifiche esistenti: Terzo settore, cooperazione e mutualità, sport dilettantistico, enti religiosi ed enti filantropici [3]. Appartiene all’economia sociale chi possiede la qualifica giusta in uno dei registri giusti.
Paolo Venturi, direttore di AICCON, ha usato un’immagine efficace per il limite di questo approccio: il perimetro giuridico è il dito, la visione trasformativa dell’economia è la luna [4].
Lo si vede nelle misure concrete che il Piano allinea alle singole forme. L’esenzione integrale degli utili destinati a riserva legale, ad esempio, è pensata esplicitamente per le cooperative, così come gli sgravi contributivi nei primi tre anni per i workers buyout della legge Marcora [5]. Sono benefici cuciti su un registro, cioè quello cooperativo, che un ente culturale organizzato come fondazione o associazione non può indossare, anche se svolge una funzione economica identica.
Anche l’amministrazione condivisa, lo strumento partecipativo nato con l’art. 55 del Codice del Terzo settore, si applica in modo incerto a realtà culturali prive di qualifica RUNTS [6]: un secondo canale, oltre agli incentivi fiscali, in cui la stessa logica per forma si ripropone.
La cultura sfugge a questa logica per un motivo strutturale, non per un’omissione correggibile con un paragrafo in più. Cooperazione e Terzo settore hanno, ciascuno, una forma giuridica che li definisce. La cultura no: chi produce cultura in Italia è una fondazione, un’associazione, una cooperativa, un museo civico, un’impresa individuale, un ente del Terzo settore: la stessa attività, conservare un patrimonio, produrre uno spettacolo, animare una comunità, attraversa indifferentemente tutte queste forme.
Alessandro Sancino (2026), nel volume open access Innovazione sociale aperta (progetto PRIN su sedici casi italiani, diversi dei quali culturali), lo dice con chiarezza: conta cosa un insieme di attori costruisce insieme, non il registro in cui ciascuno è iscritto. Un Piano che misura per forma giuridica non ha, per costruzione, una casella per un fenomeno che si definisce per funzione economica.
SI PUÒ FARE DIVERSAMENTE
Il confronto europeo conferma che si può procedere diversamente. La Spagna, pur misurando anch’essa per tipo di ente, ha condotto un’analisi SWOT settoriale per la propria Estrategia 2023-2027, isolando le actividades culturales come comparto a sé, quantificando la sua dipendenza da fondi pubblici al 71,7% [7]: un dato che presuppone di aver misurato la cultura come settore, cosa che oggi l’Italia non può fare.
La Francia va oltre: l’Observatoire national de l’ESS incrocia da anni i dati Insee per settore economico con la forma giuridica e pubblica ogni anno la quota di economia sociale in ciascun comparto: nelle arti e nello spettacolo il 30% degli occupati del settore appartiene all’ESS [8].
In Italia la situazione è più complessa. Lo ammette anche lo stesso Piano, al punto 29, riconoscendo che l’Istat dispone solo di statistiche segmentate per forma giuridica [9]: il 58% delle entità dell’economia sociale opera in ambito artistico, sportivo, di intrattenimento e divertimento, ma quel raggruppamento occupa appena il 4,3% degli addetti [10]. Il problema non è dunque, l’assenza di un conteggio per attività, ma il fatto che quel conteggio si ferma al numero di entità e di addetti e non si traduce mai in valore della produzione o valore aggiunto. Né esiste, sul modello francese, una pubblicazione sistematica e annuale che leghi quell’incrocio a un dato economico.
Il rapporto Io sono Cultura di Symbola e Unioncamere (2026), ad esempio, misura ogni anno il sistema produttivo culturale e creativo per filiera economica, non per forma giuridica: una filiera che tiene insieme quasi 289.000 imprese e oltre 27.700 organizzazioni non profit e che nel 2025 è arrivato a 115,8 miliardi di valore aggiunto [11]. È l’immagine speculare del problema del Piano: qui il valore economico c’è, ma non è scomposto per forma giuridica; lì la forma giuridica è tracciata, ma manca il valore. Nessuna delle due fonti, da sola, permette di dire quanto valga, in euro, la cultura del terzo settore.
Un modello che riconosce una qualifica indipendentemente dalla forma giuridica l’Italia ce l’ha già, in un’altra legge. La normativa sul Made in Italy (l. 206/2023) [12] ha introdotto la qualifica di “impresa culturale e creativa”, definendo l’ICC come qualunque ente “indipendentemente dalla forma giuridica“ che svolga, in via prevalente, attività di ideazione, produzione, conservazione o valorizzazione di beni culturali. È la logica per funzione applicata a un riconoscimento, non a una statistica, che manca al Piano. Mancano, però, i dati sull’applicazione: il decreto attuativo è di ottobre 2024, ma la sezione speciale del Registro delle imprese che la rende concretamente richiedibile è stata istituita solo il 10 luglio 2025 [13] e non risultano ancora rilevazioni ufficiali su quanti enti l’abbiano richiesta o ottenuta. Prima di proporla come modello da estendere all’intera economia sociale, andrebbe quindi verificato se, nella pratica, funziona davvero indipendentemente dalla forma giuridica o se resta, anch’essa, più facilmente accessibile a chi ha già le competenze amministrative delle imprese.
LE MAGLIE CHE RESTANO APERTE
Detto questo, il testo lascia alcuni margini che gli attori culturali possono usare da subito, prima ancora di una riscrittura organica.
Il punto 57 è il più immediato: la qualifica “ICC dell’economia sociale” è ancora da definire in dettaglio ed è il punto in cui più facilmente si può far valere il criterio funzionale della legge Made in Italy, spingendo perché il perimetro non si fermi al solo Terzo settore.
Il punto 67 apre i fondi regionali FESR, FSE+ e FEASR alla cultura come direttrice trasversale: è terreno di programmazione regionale, dove ci si può muoversi prima e più in fretta del livello nazionale. Lo dimostra l’Emilia-Romagna, prima Regione a dotarsi di una propria strategia sull’economia sociale il 3 giugno 2026, seguita da un bando da 5 milioni su “ecosistemi territoriali innovativi” [14].
Il punto 114, sul partenariato pubblico-privato per immobili pubblici a vocazione culturale, è un terreno su cui esperienze di rigenerazione culturale hanno già pratica consolidata e possono candidarsi come casi pilota.
Inoltre, il comitato di esperti istituito al MEF, da cui dipende in larga parte il destino operativo del Piano, e la proposta non ancora impegnata di un conto satellite dedicato, strumento che l’Istat sa già costruire per fenomeni trasversali ai settori, come dimostra il Conto Satellite del Turismo attivo dal 2019 [15]: sono i due tavoli in cui una voce organizzata del settore culturale, oggi assente dal testo, potrebbe ancora farsi sentire prima che le scelte si cristallizzino in decreto.
C’è infine una leva che gli attori culturali non hanno ancora esplorato: la legge 167/2025 ha introdotto la Valutazione di Impatto Generazionale, in attuazione della riforma dell’art. 9 della Costituzione che tutela esplicitamente l’interesse delle future generazioni [16]. È un criterio che si applica bene a un settore che, per sua natura, produce effetti su archi temporali lunghi e che potrebbe diventare un argomento in più per rivendicare un trattamento specifico nei prossimi provvedimenti attuativi del Piano.
UNA FINESTRA CHE SI CHIUDE NEL 2027
Il Piano, lo si è visto in apertura, nasce una spinta europea: la stessa Raccomandazione che lo ha originato impone di riferire sui progressi entro il 2027 e di nuovo entro il 2032 [17]: una scadenza vicina, che rende urgente muoversi ora sui dettagli attuativi.
La lezione più utile non riguarda solo la cultura, ma il modo in cui un intero continente sceglie di misurare l’economia sociale mentre la riconosce: guardare il dito – la norma, la qualifica, il registro – o alzare lo sguardo verso la luna, la funzione economica che li attraversa tutti. Le aspettative, all’inizio, erano su un impianto vincolante; quello che è arrivato è un’informativa che rinvia le scelte vere proprio ai decreti attuativi, cioè lì dove le maglie restano aperte.
L’Italia ha già scritto, in un’altra legge, come si vede l’economia per funzione invece che per forma. Deve solo decidersi a rileggerla. E la cultura, con le maglie ancora aperte nel testo, ha una finestra breve ma reale per farglielo notare, prima che il Piano smetta di essere un cantiere e diventi un edificio già chiuso.
NOTE
[1] In Italia il percorso è passato da un tavolo tecnico, a una bozza di Piano, fino alla consultazione pubblica, per approdare all’informativa portata in Consiglio dei Ministri n. 180 del 2 luglio 2026: https://www.vita.it/wp-content/uploads/2026/07/Attestazione-CdM-2-luglio-2026-Informativa-Piano-dazione-nazionale-per-leconomia-sociale.pdf. I commenti a caldo si sono divisi: chi vi legge l’apertura di una nuova stagione di attenzione per il settore, chi ne sottolinea invece la genericità, l’assenza di impegni economici vincolanti e la natura di semplice informativa, priva di un vero passaggio di approvazione. Si vedano, tra gli altri, i contributi di Vita: https://www.vita.it/il-piano-nazionale-per-leconomia-sociale-spiegato-in-dieci-punti/, Terzjus: https://terzjus.it/articoli/anche-litalia-adotta-un-piano-dazione-per-leconomia-sociale/, Impresa Sociale: https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/un-vocabolario-comune-finalmente-note-sul-piano-nazionale-per-l-economia-sociale e Cantiere Terzo Settore: https://www.cantiereterzosettore.it/approvato-il-piano-per-leconomia-sociale-ora-servono-atti-e-risorse/ [2] Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale (C/2023/1344), che impone agli Stati membri di riferire alla Commissione sui progressi compiuti entro il 2027 e di nuovo entro il 2032: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301344 [3] Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, punti 1-3; Commissione europea, Piano d’azione per l’economia sociale, COM(2021) 778: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0778 [4] Paolo Venturi, Ecco il Piano italiano per l’economia sociale, VITA/AICCON Research Center, 2026: https://www.aiccon.it/ecco-il-piano-italiano-per-leconomia-sociale/ [5] Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, punti 4, 7, 45 e 101 (nodo fiscale; workers buyout e legge Marcora, l. 27 febbraio 1985, n. 49; Istituto per il Credito Sportivo e Culturale); Commissione UE – DG Concorrenza, Comfort letter del 7 marzo 2025, Caso SA.63927, che esclude la natura di aiuto di Stato dai regimi fiscali di favore perché l’indivisibilità del patrimonio elide il presupposto dell’imposizione sui redditi. [6] D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 55, che riserva le procedure di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento agli enti iscritti al RUNTS: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=55&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00128&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&art.idGruppo=14&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 [7] BOE-A-2023-13033, Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, Tabla 5 (analisi DAFO, Eje de actuación 2): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-13033 [8] ESS France / Observatoire national de l’ESS, panorama “Ce que l’économie sociale et solidaire apporte à la société”, 2022 : https://www.essfrance.org/ [9] Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, punto 29. [10] Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, punti 28-29. [11] 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2025 (+3,3% sul 2024), filiera composta da quasi 289.000 imprese e oltre 27.700 organizzazioni non profit (dato entità riferito all’edizione 2025 del rapporto): https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2026-07/Io sono Cultura 2026_0.pdf [12] Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Made in Italy), art. 25; d.m. Cultura-MIMIT 25 ottobre 2024, n. 4025: https://www.federculture.it/made-in-italy-federculture-finalmente-riconosciuta-la-specificita-delle-imprese-culturali-e-creative/ [13] Decreto interministeriale Cultura-MIMIT 25 ottobre 2024, n. 402, in attuazione dell’art. 25, comma 6, l. 206/2023; decreto direttoriale MIMIT 10 luglio 2025, istitutivo della sezione speciale del Registro delle imprese per le ICC: https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/che-cose-registro-imprese/repertorio-economico-amministrativo-rea/sezione-speciale [14] Regione Emilia-Romagna, Indirizzi strategici per l’economia sociale, approvati il 3 giugno 2026, e primo bando da 5 milioni di euro per “ecosistemi territoriali innovativi”: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primopiano/economia-sociale-dalla-nuova-strategia-regionale-alla-fase-operativa-con-il-primo-bando-da-5-milioni-per-realizzare-ecosistemi-territoriali-innovativi [15] Istat, Conto Satellite del Turismo, anno 2023: https://www.istat.it/comunicato-stampa/conto-satellite-del-turismo-per-litalia-anno-2023/ [16] Legge 10 novembre 2025, n. 167, artt. 4-5 (Valutazione di Impatto Generazionale e Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi), in attuazione della legge costituzionale 1/2022 che ha riformato l’art. 9 Cost.: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/11/14/25G00174/SG [17] Raccomandazione del Consiglio europeo del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale (C/2023/1344): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301344RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Sancino, A. (Ed.). (2026). Innovazione sociale aperta. Governance pubblica, risorse finanziarie, imprenditorialità e impatto sociale. Milano University Press.
Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne, & Deloitte. (2026). Io sono Cultura 2026.
ABSTRACT
Italy’s National Action Plan for the social economy, adopted on 2 July 2026 as a mere briefing note, measures the sector by legal form: cooperatives, Third Sector entities, amateur sports bodies. Culture struggles to fit in, not through neglect but because it organises itself by economic function rather than legal form, cutting across foundations, associations, cooperatives and firms alike. The Plan itself, in fact, already counts culture by economic activity — but cannot say what it is worth, and Italy lacks, unlike France, a systematic survey that would. An alternative model, a legal qualification granted regardless of legal form, already exists in a separate law, but it is too recent to know whether it actually works. Some openings in the text remain for cultural actors to use.
