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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA – Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017 ha definito le disposizioni applicative dell’articolo 5 della Legge Cinema, in tema di “Nazionalità italiana delle opere”. La nazionalità italiana è riconosciuta o in via provvisoria, rispetto alle opere cinematografiche ed audiovisive non ancora realizzate, o in via definitiva , rispetto alle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate. La richiesta in via provvisoria deve precedere qualsiasi richiesta di contributo o riconoscimento e deve essere fatta almeno un giorno prima dell’inizio delle riprese o della lavorazione dell’opera. I provvedimenti di riconoscimento in via provvisoria sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, dal Direttore della DG Cinema. Al completamento dell’opera, le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Direttore della DG Cinema adotta il provvedimento di riconoscimento in via definitiva e le opere che hanno ottenuto il riconoscimento di nazionalità italiana vengono iscritte nel Registro Pubblico Cinematografico.

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