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Le domande potranno essere presentate fino al 9 ottobre 2020

Online l’avviso pubblico contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi, per il fondo da 25 milioni di euro destinato al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, a seguito delle misure di contenimento da COVID-19. L’avviso, predisposto dalla Direzione generale Turismo del Mibact, rende disponibili le risorse del fondo previsto dal Dl Rilancio che, con una dotazione appunto di 25 milioni di euro per l’anno 2020, ha l’obiettivo di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, e che prevede che, con decreto del Mibact, siano stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze per l’accesso al fondo dovranno essere presentate mediante procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all’indirizzo: https://sportelloincentivi.beniculturali.it. Lo sportello telematico sara’ accessibile a partire dal 21 settembre 2020 (ore 10:00) per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al 09 ottobre 2020 (ore 17:00). A partire da venerdì 18 settembre 2020 sarà comunque disponibile il front-end, per cui l’utente potrà procedere ad effettuare prove di autenticazione e di attribuzione delle deleghe, ma non potrà inviare l’istanza.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale Turismo a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, mediante un servizio di retrosportello appositamente progettato, entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle istanze. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al decreto di erogazione.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; d) cinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.

Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente decreto sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi. 

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