Passi in avanti in commissione Giustizia della Camera nell’esame del disegno di legge Franceschini-Orlando “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale”. La Commissione, su proposta della presidente Donatella Ferranti (Pd), ha infatti adottato il nuovo testo base elaborato dal Comitato ristretto, volto a “trasformare in disposizioni direttamente precettive i principi e criteri direttivi di delega ivi previsti”. Inoltre la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire da lunedì 19 giugno. Pertanto i lavori della Commissione – ha informato Ferranti – dovranno essere programmati al fine di rispettare la programmazione dell’assemblea. E’ stato quindi fissato alle 16 di martedì 6 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti, il cui esame dovrà necessariamente iniziare già dalla prossima settimana.
Il nuovo testo del ddl elaborato dal Comitato ristretto
Il nuovo testo del disegno di legge adottato come testo base (“Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale”) è composto da 6 articoli. In particolare l’articolo 1 (Modifiche al Codice penale) stabilisce che dopo il Titolo VIII del libro II del Codice penale venga aggiunto il “Titolo VIII-bis Dei delitti contro il patrimonio culturale”. Quest’ultimo prevede una serie di 17 articoli (dal 518-bis) che stabiliscono, tra l’altro: la reclusione da due a otto anni per chiunque si impossessi di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; appropriazione indebita (reclusione da 1 a 4 anni), ricettazione (da 3 a 12 anni) e riciclaggio (da 5 a 14 anni) di beni culturali.
Importante – soprattutto alla luce di alcuni fatti di cronaca – l’artico 518-novies, che prevede che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili beni culturali o paesaggistici “è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Chiunque deturpa, imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
La sospensione condizionale della pena è poi “subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.
Danneggiamento colposo
Il 518-decies prevede il “Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici”. Un articolo su cui si era espressa con favore anche l’ex ministro della Giustizia Paola Severino che, ascoltata in commissione Giustizia il 2 maggio, così commentava: “Anche il danneggiamento colposo di un bene così importante come un bene artistico-storico-culturale richiede un ampliamento delle forme di tutela. Non si può essere negligenti di fronte a un bene di così palese importanza artistica come “l’elefantino” di Piazza della Minerva o la fontana di piazza Navona, perché è così evidente a tutti, anche a un bambino, che si tratta di un patrimonio di immenso valore”.
Il 518-undecies prevede inoltre che chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Operazioni sotto copertura
L’articolo 4 del nuovo testo è invece dedicato alle “Modifiche in materia di operazioni sotto copertura”. Non sono quindi punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali nell’attività di contrasto al delitto i quali – nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona – danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego.
Una novità importante che ha ricevuto il plauso di Fabrizio Parrulli (comandante del Comando Carabinieri Tutela del patrimonio culturale), che sempre nel corso della sua audizione presso la commissione Giustizia della Camera aveva sottolineato come “le nuove norme introducono finalmente strumenti efficaci e moderni per contrastare reati contro il patrimonio culturale”.
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