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“Una categoria di eccellenza italiana, per lo più dimenticata; garantire l’uscita dal limbo normativo”

La pdl, composta da 4 articoli, stabilisce che si intendono per “Restauratori di Beni Culturali” solo coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 29 del Codice dei Beni culturali. All’interno dell’Albo Nazionale dei Restauratori si possono iscrivere automaticamente tutti coloro i quali siano in possesso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (classe LMR/02) o titoli equipollenti, conseguita presso Scuole di Alta Formazione del Mibact, Università, Accademie di belle arti e altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato, abilitati ope legis all'esercizio della professione. Nell’Albo Professionale hanno altresì diritto d’iscrizione, previo esame di ammissione, coloro i quali non siano in possesso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali abilitante alla professione di restauratore di beni culturali ma siano inseriti negli elenchi restauratori di Beni Culturali tenuti dal Mibact.

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