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Unico firmatario il senatore Gianluca Ferrara (M5S). La Convenzione mira a prevenire e combattere la distruzione e la tratta dei beni culturali, a rafforzare la giustizia penale e a promuovere la cooperazione nella lotta contro i reati di natura culturale

IL DDL DI RATIFICA – L’applicazione della Convenzione di Nicosia, si legge nei 32 articoli del ddl del senatore Ferrara, è circoscritta alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali sulla base della Convenzione dell’Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e la Convenzione dell'Unesco relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972). 

Gli Stati firmatari sono obbligati ad assicurare che il furto e le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionale si applichino anche con riferimento alla proprietà culturale mobile. Vengono resi reato: lo scavo di terreni o di superfici subacquee con il fine di trovare e rimuovere proprietà culturali; la rimozione e la conservazione di beni culturali mobili a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato lo scavo; la detenzione illegale di beni culturali. Viene data la possibilità agli Stati di non prevedere sanzioni penali per tali condotte a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive. 

Diventano, inoltre, reati: l'importazione intenzionale di beni culturali rubati in un altro Stato; l’esportazione in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come proprietà culturale; l'esportazione intenzionale di beni culturali mobili quando l’esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie; l’acquisto di beni culturali rubati oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o esportazione in circostanze che costituiscono reato; la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi alla proprietà culturale mobile, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita della proprietà.

La Convenzione di Nicosia detta l’obbligo per gli Stati di criminalizzare la distruzione o il danneggiamento illegale di proprietà culturali mobili o immobili e l'eliminazione, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi. È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui la proprietà culturale sia stata distrutta o danneggiata dal suo proprietario o con il consenso dello stesso. Viene imposto agli Stati di determinare forme di responsabilità penale anche nei confronti di coloro che abbiano aiutato o incoraggiato un reato di quelli presenti nella Convenzione, commesso da un'altra persona, oppure abbiano tentato di commettere uno dei suddetti reati. A tal riguardo, sono previste una serie di eccezioni.

(segue)

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