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Unico firmatario il senatore Gianluca Ferrara (M5S). La Convenzione mira a prevenire e combattere la distruzione e la tratta dei beni culturali, a rafforzare la giustizia penale e a promuovere la cooperazione nella lotta contro i reati di natura culturale

Ogni Stato è tenuto ad esercitare la sua competenza giurisdizionale nel caso in cui il reato sia stato commesso sul suo territorio, ovvero a bordo di una nave battente la sua bandiera, ovvero a bordo di un velivolo registrato in base alla sua legislazione ovvero sia stato commesso da uno dei suoi cittadini. Ciascuna Parte è tenuta ad esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla Convenzione, quando il presunto reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato. Se più Parti ritengono di avere giurisdizione sullo stesso presunto reato, potranno, se del caso, consultarsi al fine di determinare la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria. Viene inoltre riconosciuta la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati commessi da determinate persone fisiche. 

La  ratifica della Convenzione  impegna gli Stati a punire i reati previsti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato. Tra le sanzioni per le persone giuridiche sono comprese quelle pecuniarie e possono esserci l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale; la messa sotto controllo giudiziario; un ordine giudiziario di liquidazione.  Vanno inoltre considerate, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti. Così come vanno prese in considerazione, nella determinazione delle pene relative ai reati della Convenzione, anche le sentenze definitive adottate da un altro Stato. Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le indagini e il perseguimento dei reati previsti dalla Convenzione non siano subordinati a una denuncia.

Gli Stati firmatari sono invitati ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine. Devono cooperare nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati compresi il sequestro e la confisca; creare inventari o banche dati della propria proprietà culturale; introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti per coordinare le attività connesse alla tutela della proprietà culturale; consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet; contribuire alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati.

Gli ultimi articoli del ddl riguardano il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione e convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. È previsto che si possano concludere accordi bilaterali o multilaterali sugli argomenti oggetto della Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o agevolarne l'applicazione. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

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