La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato giovedì parere favorevole – con tre osservazioni – al disegno di legge C. 4220 Governo, recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in corso d’esame in sede referente presso la commissione Giustizia.
La relatrice Daniela Matilde Maria Gasparini (Pd), illustrando il testo, ha ricordato che rispetto al provvedimento originario, che conteneva una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, con il nuovo testo la Commissione di merito ha trasformato la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale, pur mantenendo sostanzialmente inalterati gli obiettivi della riforma, che sono: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
Le tre osservazioni della commissione
Al termine della relazione è arrivato quindi il parere favorevole della commissione, che ha però inserito tre osservazioni: innanzitutto viene richiesto alla Commissione di merito di valutare “l’opportunità di un coordinamento tra la disposizione specifica prevista, sulla confisca, per la fattispecie dell’uscita o esportazione illecite di beni culturali, al capoverso Art. 518-octies (comma quarto), e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al capoverso Art. 518-septiesdecies”. La seconda osservazione riguarda l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni riguardanti, da un lato, l’aggravante prevista per la specifica fattispecie dell’uscita o esportazione illecite di beni culturali contemplata dal richiamato capoverso Art. 518-octies, dall’altro, quella contemplata in termini generali dal capoverso Art. 518-quinquiesdecies, per il danno di rilevante gravità. Infine, la commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda l’articolo 5, comma 1, lettera a), chiede alla Commissione di merito di valutare “gli effetti dell’abrogazione di tutto il n. 1 del secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, al fine di scongiurare l’eventualità che restino prive di tutela penale talune fattispecie di danneggiamento, quali quelle aventi ad oggetto beni non riconducibili alla categoria di bene culturale”.
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