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Concluso l’iter in commissione Cultura della Camera, si attende ora di ricevere i pareri delle commissioni competenti per il via libera del testo per l’Aula. La proposta di legge “Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici” prevede l’istituzione di un albo delle associazioni, un elenco delle manifestazioni storiche e l’istituzione di un fondo destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica. La pdl, originariamente presentata da Ermete Realacci, ha assunto la sua veste definitiva dopo gli abbinamenti e la stesura di un testo unico approntato dalla relatrice Caterina Pes. Nelle ultime sedute era stato ridotto, con un emendamento della relatrice, il Fondo per le rievocazioni storiche che è passato da cinque milioni di euro l’anno a due milioni. Fondo istituito a decorrere dal 2020. Fino al 2020 gli oneri derivanti dalle misure previste nella legge saranno coperti ricorrendo al Fondo per la rievocazione storica, già istituito e finanziato nella Legge di Stabilità approvata a fine 2016.

I pareri

Tra i pareri più attesi manca quello della Commissione Bilancio. Prima della pausa estiva sono stati formulati quelli della Commissione Affari costituzionali e della Commissione per le Questioni regionali oltre alla Politiche Ue e alla Finanze. I pareri sono tutti favorevoli con qualche osservazione da parte della Affari costituzionali e Questioni regionali. In particolare si chiede di introdurre un coinvolgimento della Conferenza unificata e degli enti locali in alcuni passaggi del provvedimento.

Che cosa prevede la pdl sulle rievocazioni storiche

Il provvedimento, presentato per la prima volta il 15 marzo 2013, specifica che “le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici costituiscono un’antica e nobile tradizione delle strade e delle piazze italiane” ma soprattutto, “un valido strumento per la valorizzazione e la conservazione del vasto patrimonio storico-culturale dell’Italia”. Il tasso di autofinanziamento di tali eventi, peraltro, è elevatissimo (60 per cento contro il 39,40 per cento di finanziamento pubblico), ottenuto tramite sponsorizzazioni, vendita di prodotti, di servizi e di biglietti, nonché contributi degli associati.

L’intento della proposta di legge, dunque, è disciplinare le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, non solo come veri e propri eventi culturali, ma anche come strumenti capaci di creare lavoro e sviluppo economico per il Paese. Sei in totale gli articoli: il primo stabilisce i princìpi generali e definisce la manifestazione dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici in ossequio agli articoli 9 e 33 della Costituzione.

L’articolo 2 precisa che “sono manifestazioni di rievocazione storica i cortei in costume, le rievocazioni e i giochi storici, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

  • ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell’immagine e dell’identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;
  • rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
  • la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’articolo 3 istituisce l’Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l’elenco delle manifestazioni di rievocazione storica. Entrambi sono tenuti dal Ministero dei Beni culturali e del turismo.

Istituzione del comitato scientifico e del Fondo

L’articolo 4 prevede apposite sovvenzioni per le associazioni e per le manifestazioni storiche. L’articolo 5 istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi membri non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi spese. L’articolo 6, infine, prevede l’istituzione di un Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Per quanto riguarda le coperture finanziarie, l’articolo 6 stabilisce che per gli anni 2017, 2018 e 2019 le sovvenzioni previste dall’articolo 4 siano finanziate tramite il fondo già previsto e finanziato con la Legge di Stabilità del 2016 che assegnava una dotazione di 2 milioni di euro l’anno per le manifestazioni storiche. Dal 2020 per il finanziamento del Fondo già previsto in Legge di Stabilità si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Infine, l’articolo 6 va a sopprimere la parte normativa del comma della Finanziaria del 2016 relativa all’istituzione presso i comuni di un albo delle associazioni. Pertanto viene soppresso il secondo periodo del comma 627 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “L’accesso alle risorse del Fondo e’ consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

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