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La Convenzione precisa che per poter parlare di ‘coproduzione’ è necessario non solo un apporto finanziario da parte di produttori di tre o più Stati, ma anche che la partecipazione tecnica e artistica rifletta le diverse nazionalità coinvolte

Il nuovo testo modifica quanto precedentemente previsto in materia di proporzioni dei contributi di ciascun partecipante, diminuendo il livello minimo di contribuzione alle coproduzioni multilaterali (dal 10 per cento al 5 per cento) e aumentando il livello massimo (dal 70 per cento all'80 per cento). Allo stesso modo, quando la Convenzione sia utilizzata come base giuridica per coproduzioni bilaterali, la contribuzione minima del 20 per cento è abbassata al 10 per cento e quella massima dell'80 per cento è elevata al 90 per cento.

Un'ulteriore importante modifica rispetto alla Convenzione del 1992 è che la nuova Convenzione è aperta non solo agli Stati membri e agli Stati non membri del Consiglio d'Europa, ma anche agli Stati non europei. Nella stessa ottica di internazionalizzazione, il nuovo testo promuove e dispone una cornice giuridica non più solo per le coproduzioni europee, ma anche per le coproduzioni internazionali.

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