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La Commissione Esteri della Camera ha terminato in sede referente – dando mandato al relatore Mariano Rabino (Sc) a riferire in Assemblea – l’esame dei provvedimenti di ratifica ed esecuzione di vari accordi di coproduzione cinematografica. Si tratta di intese concordate con Brasile (a Roma il 23 ottobre 2008), Croazia (a Zara il 10 settembre 2007), Israele (a Roma il 2 dicembre 2013) e Ungheria (Roma l’8 giugno 2007). Il provvedimento è stato già approvato alla Camera lo scorso 4 maggio.

Il disegno di legge

Il disegno di legge si compone di 4 articoli, il primo riguarda i singoli accordi di coproduzione cinematografica con i quattro paesi. L’articolo 2 si occupa del relativo ordine di esecuzione, mentre l’articolo 3, modificato durante l’esame al Senato, contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese di missione degli accordi, valutati in 15.960 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2019, ai quali si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” del ministero dell’Economia per il 2017, utilizzando parzialmente l’accantonamento al ministero degli Esteri. L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il contenuto degli accordi: il Brasile

Gli accordi in esame, sottoscritti dall’Italia tra il 2007 e il 2013 con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, hanno un contenuto sostanzialmente analogo, con piccole differenze, e sono finalizzati a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali con le controparti contraenti, facilitando le coproduzioni di film e consentendo l’accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali.

In particolare l’ Accordo con il Brasile costituisce un importante ed aggiornato quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali bilaterali ed è destinato a sostituire – come stabilito dall’articolo 19 dell’Accordo medesimo – il precedente Accordo, del 9 novembre 1970, ratificato nel 1972 e in vigore dal 4 luglio 1974. L’accordo italo-brasiliano si compone di 21 articoli e di un allegato. In sostanza, dopo le definizioni e l’individuazione delle autorità competenti (per l’Italia la Direzione generale per il cinema del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo) viene stabilito che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

Poi vengono individuate le procedure che le Autorità competenti dovranno seguire ai fini dell’approvazione delle domande e i requisiti necessari per l’ammissione ai benefici della coproduzione. In particolare, all’interno del testo, viene precisato che l’approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico. Vengono stabiliti, inoltre, i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese e si autorizza l’impiego di cittadini del Paese dove vengono realizzate le riprese. Poi si definiscono le tipologie delle versioni linguistiche che si possono realizzare da ciascuna coproduzione cinematografica, l’apporto finanziario dei coproduttori dei due Paesi, i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati e lo stato giuridico che devono possedere, per la partecipazione ad una coproduzione cinematografica, gli autori, gli attori ed il personale tecnico-artistico coinvolto.

Si prevedono inoltre possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui Italia o Brasile siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale e facilitazioni inerenti l’importazione temporanea e la riesportazione dell’attrezzatura cinematografica. Infine ci sono una serie di accordi sulla presentazione dei film nei Festival internazionali e il divieto di qualsiasi restrizione con l’istituzione di una Commissione mista che vigili sull’applicazione dell’Accordo e sul rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche che si ritengono necessarie.

Il contenuto degli accordi: la Croazia

L’Accordo di coproduzione cinematografica con la Croazia si compone invece di 23 articoli e di un Allegato. Il testo, di contenuto analogo all’Accordo italo-brasiliano, disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Anche in questo caso, si prevede l’istituzione di una Commissione mista incaricata di vigilare sull’applicazione dell’intesa. Analogamente al’Accordo precedente, l’Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell’istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali. Viene precisato inoltre, che con l’entrata in vigore dell’Accordo italo-croato “non può più considerarsi valido nei rapporti con la Croazia il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato con l’ex Jugoslavia il 20 gennaio 1968”.

Il contenuto degli accordi: Israele

Anche l’Accordo con Israele presenta un impianto complessivo analogo a quello degli accordi con Brasile e Croazia e sostituisce il precedente del 1 gennaio 1985, ma vigore dal 9 settembre 1987. L’Accordo si compone di 18 articoli e di un Allegato. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L’Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, stabilendo le regole sulla commercializzazione. L’Allegato è costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale.

Il contenuto degli accordi: Ungheria

Composto da 23 articoli e un allegato, l’Accordo sostituisce il precedente firmato il 21 gennaio 1982 e in vigore dal 2 novembre 1984. Dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, l’Accordo riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Ungheria ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l’Allegato all’Accordo detta tutte le condizioni richieste per l’accesso della coproduzione a detti benefici. L’intesa, inoltre, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l’apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Detta inoltre misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

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