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Commissione Bilancio e commissione Cultura del Senato continuano a lavorare sul testo della Delega al governo per il Codice dello spettacolo. Mercoledì 31 maggio 2017, alla 9a commissione il relatore Bachisio Lai (Pd) “alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo” ha proposto di esprimere il seguente parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo”. Parere che la Commissione ha approvato.

Le proposte di modifica riguardano nello specifico il testo dell’1.49/1 (testo 4) un subemendamento di Montevecchi, Blundo e Serra che chiede di aggiungere all’emendamento 1.49 – relativo ai decreti vanno adottati per fornire fondi alle fondazioni lirico-sinfoniche – che “l’assegnazione delle risorse” avvenga anche “sulla base dei seguenti ulteriori parametri: a) rafforzamento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; b) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; c) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; d) risultati artistici e gestionali del triennio precedente”.

Il 1.101 (testo 2) è invece un emendamento della relatrice Rosa Maria De Giorgi (Pd) che chiede al comma 4, di apportare alcune modificazioni lessicali e non solo: la novità risiede soprattutto nella sostituzione della lettera d) che prevede “ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo”, la previsione che “i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), stabiliscano altresì: 1. l’adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità; 2. la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività circensi, dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; 3.l’adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; 4. il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore ai 35 anni; 5. l’erogazione di contributi per serie di manifestazioni e spettacoli all’estero; 6. l’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l’aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo; 7. il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione; c) sopprimere la lettera e); d) sostituire la lettera f) con la seguente: “f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare: 1. l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; 2. l’estensione delle misure di sostegno alle attività contemporanee popolari dal vivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché elemento di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell’attività turistico-culturale;”; e) sostituire la lettera g) con la seguente: “g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l’introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo;” f) sopprimere la lettera i); g) alla lettera l), sostituire le parole:”revisione di quelle esistenti”con le seguenti:”revisione di quelle vigenti”e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; h) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali anche previdenziali e assicurative”; i) sostituire la lettera n) con la seguente: “n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l’autorizzazione di pubblica sicurezza;”.

Infine il 1.112 (testo 2) presentato da Petraglia e Bocchino chiede al comma 4 dopo la lettera a) di inserire la seguente: “a-bis) riconoscimento del ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di spettacolo”.

In commissione Cultura, in apertura dei lavori, il presidente Andrea Marcucci (Pd) ha comunicato che la senatrice Fasiolo ha “sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico”. E ha quindi informato che la commissione Bilancio “non ha ancora reso il parere su alcune riformulazioni che insistono sui commi 3 e 4 dell’articolo unico del disegno di legge”, proponendo pertanto di “procedere nelle votazioni dell’emendamento recante un articolo aggiuntivo, l’1.0.1, e dei relativi subemendamenti, su cui la relatrice e il Governo hanno espresso ieri i pareri, nonché nelle votazioni delle proposte emendative che insistono sui commi 1 e 2 dell’articolo unico, su cui la relatrice e il Governo sono chiamati a rendere i rispettivi pareri”.

I voti sui subemendamenti giudicati favorevoli da relatrice e governo

I subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.1/2 sono respinti dalla Commissione. Per la dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.0.1/3 ha invece preso la parola la senatrice Montevecchi (M5S), la quale ritiene che prevedere consultazioni periodiche anche tramite conference call potrebbe rappresentare un elemento di modernità, attraverso cui sarebbe peraltro possibile assicurare una periodicità più ravvicinata.  La relatrice Di Giorgi (Pd), pur condividendo nel merito le considerazioni della senatrice Montevecchi, ha ritenuto tuttavia inopportuna una simile specificazione nel disegno di legge. E, posto ai voti, il subemendamento 1.0.1/3 non è stato approvato.

La senatrice Blundo (M5S) ha dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.0.1/4, domandando quale sia la periodicità delle consultazioni con i rappresentanti dei settori professionali interessati. La Di Giorgi ha quindi fatto presente che tale questione sarà sicuramente affrontata nello statuto del Consiglio superiore dello spettacolo, trattandosi di temi organizzativi che esulano dal contenuto della legge. Con distinte votazioni, la Commissione ha quindi respinto i subemendamenti 1.0.1/4, 1.0.1/5, 1.0.1/6 (identico alle proposte 1.0.1/7 e 1.0.1/8), 1.0.1/9, 1.0.1/10 (identico all’ 1.0.1/11 e 1.0.1/12), 1.0.1/13 e 1.0.1/14.

La senatrice Montevecchi ha poi dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.0.1/15, ritenendo doveroso esplicitare dei “criteri di trasparenza”. A tal fine, la proposta mira ad assicurare la pubblicità del curriculum di tutti i componenti del Consiglio superiore prima della nomina, in modo da permettere agli operatori interessati di valutarne le competenze ed eventualmente avanzare segnalazioni. La Montevecchi infatti ritiene che il tema delle competenze sia ancora di attualità e che la proposta emendativa avrebbe rappresentato un segnale di inversione di tendenza.  La relatrice ha affermato dal canto suo che la “trasparenza può essere assicurata attraverso la pubblicazione dei curricula dei componenti successivamente alla nomina, e non in fase antecedente ad essa”, in quanto ciò costituirebbe a suo avviso “un’interferenza nelle prerogative del Governo”. Si è quindi assunta l’impegno a sollecitare l’Esecutivo affinché ciò venga realizzato, tenuto conto che la pubblicazione ex post rappresenta comunque uno strumento di controllo delle competenze dei membri del Consiglio superiore. Con separate votazioni, la Commissione ha poi respinto i subemendamenti 1.0.1/15, 1.0.1/16 (identico a 1.0.1/17 e 1.0.1/18) e 1.0.1/19.

Per le dichiarazione di voto di astensione sull’emendamento 1.0.1 ha poi preso la parola il senatore Bocchino (Misto-SI-SEL), il quale ha detto di non ritenere “sufficientemente rappresentata” la comunità degli operatori del settore all’interno del Consiglio superiore dello spettacolo. Ravvisando infatti una preponderanza dei membri di nomina governativa, mentre erano stati presentati emendamenti per riequilibrare la composizione dell’organo. Dopo aver sottolineato le funzioni propositive e consultive del Consiglio superiore, ha lamentato “l’ampio squilibrio” nella sua rappresentanza che rischia di non dar voce a tutti gli orientamenti. Posto ai voti, l’emendamento 1.0.1 è stato approvato dalla Commissione.

Quest’ultimo introduce nel testo un articolo 1-bis proprio sul Consiglio superiore dello spettacolo che svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore, tra le altre cose, svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo, esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse, organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati, formula proposte, emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero, esprime parere sui documenti d’analisi realizzati dal Ministero. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni ed è composto da undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata; quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina poi il presidente del Consiglio superiore.

Le votazioni sugli emendamenti all’articolo 1

Il presidente Marcucci ha poi aperto le votazioni sugli emendamenti ai commi 1 e 2 dell’articolo 1. La relatrice ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.3 (identico a 1.4), 1.5 (identico a 1.6, 1.7 e 1.8), mentre ha invitato a ritirare gli emendamenti 1.9 e 1.10, pena il parere è contrario. La Di Giorgi ha quindi manifestato “un avviso favorevole” sugli identici emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, nonché sull’1.16 e 1.17. Invitando a ritirare l’1.18 e manifestando un avviso contrario sull’1.19. Quanto all’1.20 ha prospettato una riformulazione che aggiunga al capoverso lettera b) le parole “anche attraverso lo strumento di programma” e sopprima la lettera b). Infine la relatrice ha invitato a ritirare gli identici emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 esprimendo parere contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26. Alla luce della riformulazione proposta sull’1.20, ha quindi suggerito di accantonare temporaneamente l’1.27/1 (testo 2), su cui il parere sarebbe favorevole, che insiste sullo stesso oggetto. Esprimendo indi parere contrario sui subemendamenti 1.27/2 e 1.27/3, mentre infine parere è favorevole sul subemendamento 1.27/7, la cui eventuale approvazione potrebbe a suo giudizio assorbire le proposte 1.27/6, 1.27/8 e 1.27/9. Avviso favorevole anche sui subemendamenti 1.27/10, 1.27/11, 1.27/12 e 1.27/14, con la raccomandazione di approvare la proposta emendativa 1.27. Parere contrario invece sul subemendamento 1.27/13, così come sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.35. Dopo aver espresso parere favorevole sull’1.36, ha manifestato contrarietà sull’1.37, nonché sugli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40. E si è espressa a favore sull’emendamento 1.42, dichiarando contrarietà sull’1.43. Quanto all’1.45 (testo 2) la Di Giorgi si è espressa in senso positivo purché le parole “sottoscritte dall’Italia” siano sostituite dalla seguente “applicabili”. Ove venisse accolta tale riformulazione sarebbe di fatto assorbito il suo emendamento 1.44.

Il sottosegretario Angela D’Onghia ha espresso parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che la senatrice Elena Ferrara (PD) ha sottoscritto l’1.1 (testo 2), il testo è stato approvato dalla Commissione. Tale proposta a firma Puglisi, prevedeva una serie di modifiche al comma 1 come per esempio alla lettera c) “sostituire le parole: «in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato ”codice dello spettacolo”» con le seguenti: «nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato ”codice dello spettacolo”»”.

La Commissione ha approvato altresì gli identici emendamenti 1.3 e 1.4 – che riguardano alcune modifiche terminologiche – con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 la cui votazione ha fatto registrare l’unanimità.

Le senatrici Ferrara (Pd) e Montevecchi (M5s) hanno poi ritirato gli emendamenti 1.9 e 1.10 mentre la Commissione ha approvato gli emendamenti 1.16 e 1.17 che aggiungono, rispettivamente, al comma 1 la sostituzione delle parole “da: «incentivare» fino alla fine del comma con le seguenti: «migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE» e l’altro che “i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 01 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:»”.

La senatrice Montevecchi non ha poi accettato la richiesta di ritiro e dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sull’1.18, lamentando che fino ad ora non ci sia stata adeguata attenzione da parte delle Istituzioni verso le professionalità degli artisti e dei tecnici. Ma posto ai voti, l’emendamento 1.18 è stato respinto, mentre l’1.19 risulta decaduto.

Nel proseguo dei lavori il presidente Marcucci ha fatto presente che la riformulazione proposta dalla relatrice in merito all’emendamento 1.20, se accolta, porterebbe gli identici emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 ad essere assorbiti. E ha invitato a valutare tale proposta di riformulazione anche alla luce del subemendamento 1.27/1 (testo 2), che insiste su un ambito analogo. Dopo un approfondimento la Di Giorgi ha reputato preferibile la formulazione dell’1.27/1 (testo 2) e ha invitato i presentatori degli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 a ritirare le rispettive proposte, onde confluire sul subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Dopo che il senatore Viceconte (AP-CpE-NCD) ha sottoscritto l’1.20, è stato ritirato dal senatore Conte (AP-CpE-NCD), il quale ha aggiunto la propria firma al subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Anche la senatrice Blundo ha ritirato l’1.22 e aggiunto la propria firma al subemendamento 1.27/1 (testo 2). Mentre la Montevecchi ha insistito per la votazione dell’1.21, che è stato tuttavia respinto dalla Commissione. L’emendamento 1.23 risulta infine decaduto. La senatrice Ferrara (Pd) ha invece ritirato l’1.24. Mentre con separate e successive votazioni, la Commissione ha respinto gli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre ha approvato il subemendamento 1.27/1 (testo 2) che propone di al comma 2, lettera b), di sopprimere le parole “e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali” e aggiungere “mantenendo o prevedendo, tra l’altro, tra le attribuzioni statali” e aggiungere ancora al medesimo emendamento 1.27, dopo la lettera b) che “l’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma”. Respinti anche i subemendamenti 1.27/2 e 1.27/ mentre dopo che Granaiola (Art.1 – Mdp) ha sottoscritto la proposta 1.27/7, essa è stata approvata (“all’emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le seguenti: «e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»”) con conseguente assorbimento degli identici subemendamenti 1.27/6, 1.27/8 e 1.27/9. Con successive votazioni, la Commissione ha approvato altresì i subemendamenti 1.27/10, 1.27/11 e 1.27/12 (stabiliscono tra le altre cosespecifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.) mentre ha respinto l’1.27/13. Il subemendamento 1.27/14, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. L’emendamento 1.27, come modificato dall’approvazione dei subemendamenti, è stato infine posto in votazione e approvato dalla Commissione. Con separate votazioni, la Commissione ha respinto gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.35 mentre dopo la sottoscrizione dell’emendamento 1.36 da parte della Ferrara (Pd) è stato approvato in commissione.

In esito a successive votazioni, la Commissione ha respinto gli emendamenti 1.37 e 1.38 (identico all’1.39 e 1.40) ha approvato l’1.42 (sottoscritto anche dalla Ferrara) e respinto l’1.43. La Granaiola ha quindi sottoscritto l’emendamento 1.45 (testo 2) e lo ha riformulato in un testo 3, nel senso indicato dalla relatrice. Ora prevede che al comma 2 vada aggiunta una nuova lettera: “f-bis) riconoscimento della più ampia fruizione dello spettacolo dal vivo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia”. L’emendamento 1.45 (testo 3) è stato quindi approvato dalla Commissione. La relatrice, infine, considerando che la materia della fruizione dei contenuti dello spettacolo da parte delle persone con disabilità è stata già affrontata nell’emendamento 1.45 (testo 3), ha ritirato l’1.44.

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