E’ ripreso in commissione Giustizia della Camera l’esame del ddl Franceschini-Orlando (“Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale”), rinviato nella seduta del 6 aprile 2017. Il disegno di legge tra l’altro introduce il delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. La presidente della commissione Giustizia, Donatella Ferranti (Pd), ha fatto presente la necessità di adottare come testo base un nuovo testo del disegno di legge, che ne confermasse i principi, ma che allo stesso tempo li trasformasse in fattispecie penali; in tal modo, il nuovo testo diventerebbe oggetto di emendamenti. Trattandosi, pertanto, di elaborare comunque un nuovo testo, Ferranti ha proposto di conferire il compito di formularlo ad un Comitato ristretto. Proposta approvata dalla commissione.
Gli obiettivi dell’intervento normativo
Con questo intervento normativo il Governo viene delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. L’intervento si rende necessario al fine di contrastare con maggiore efficacia i fatti criminosi rivolti contro i beni, di proprietà sia pubblica che privata, che rivestono interesse storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico e che rappresentano la testimonianza della cultura e della storia della Nazione. Infatti, nonostante nell’ordinamento giuridico italiano esistano specifiche norme a salvaguardia di tali beni, non esiste un’unica e apposita categoria di reati finalizzata in via esclusiva o prevalente alla tutela penale dell’interesse della collettività alla conservazione del patrimonio culturale, anche per le generazioni future. Pertanto, tenuto conto dei numerosi reati, di varia natura (furto, danneggiamento, ricettazione, contraffazione, scavi clandestini eccetera) che continuano a essere perpetrati nei confronti del patrimonio culturale e dell’inadeguatezza delle sanzioni attualmente previste, che spesso hanno scarso effetto deterrente, sono emerse l’esigenza e l’urgenza di delineare un più severo sistema sanzionatorio, mediante l’inasprimento delle pene e l’introduzione di autonome figure di reato e di circostanze aggravanti. Con l’intervento in esame si intende quindi conferire organicità alla disciplina penale concernente i reati aventi ad oggetto i beni culturali e i beni paesaggistici; aggravare il trattamento sanzionatorio previsto per alcune figure di reato; introdurre ipotesi di nuove incriminazioni; consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di svolgere particolari operazioni per il contrasto dei reati contro il patrimonio culturale.
Il testo del provvedimento
Il ddl Franceschini-Orlando attualmente è composto da 2 articoli. Nel primo si prevedono, tra l’altro, “i delitti di distruzione, danneggiamento nonché di deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, consistenti nel porre in essere in danno di tali beni le condotte previste dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale”, si prevede “per ciascuno di tali delitti, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni” e che “le condotte siano punite anche a titolo di colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla metà”. Si prevede quindi “il delitto di furto di un bene culturale, punito con la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a otto anni; che la pena sia non inferiore a quattro anni e non superiore a dodici anni, se sussistono una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625 del codice penale ovvero se ricorrono una o più delle circostanze aggravanti comuni di cui all’articolo 61 del codice penale”.
La lettera d) dispone un’aggravante per il delitto di ricettazione di cui all’articolo 648 del codice penale qualora il comportamento delittuoso abbia per oggetto un bene culturale. L’aumento della pena è previsto in misura non superiore alla metà (l’articolo 648 prevede la pena da due a otto anni di reclusione e la multa da 516 a 10.329 euro). Tale previsione è finalizzata a incrementare l’efficacia dissuasiva nei confronti di condotte che destano un particolare allarme sociale.
La lettera p) prevede invece una misura di potenziamento delle dotazioni a disposizione degli organi di polizia per le attività di tutela dei beni culturali di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, consistente nell’affidare in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta, per l’impiego in attività di tutela dei beni stessi, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria.
La lettera q), in materia di operazioni sotto copertura, riguarda l’applicazione della causa di non punibilità e della facoltà di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, previste dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, agli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore secondo la legislazione vigente per l’attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali; l’esclusione della punibilità è estesa anche agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari e alle interposte persone di cui i predetti ufficiali di polizia giudiziaria intendono avvalersi nell’esecuzione delle sud dette operazioni. La disposizione comprende gli strumenti di indagine consistenti nella possibilità di utilizzare indicazioni di copertura per attivare siti nelle reti telematiche, realizzare o gestire aree di comunicazione o di scambio su reti o sistemi telematici o per partecipare a esse, nonché nella possibilità di procedere, anche per via telematica, all’acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione.
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