Dal Codice dei Contratti pubblici al Codice dei Beni culturali, il Decreto Legge Semplificazioni interviene per regolare ulteriormente il rapporto tra pubblico e privato nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Lo fa andando a definire i campi di azione del partenariato speciale pubblico-privato previsto dal comma 3 dell’articolo 151 del Codice dei Contratti e inquadrando le modalità di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali e dei servizi integrati nei luoghi di cultura previste dagli articoli 115 e 117 del Codice dei Beni culturali. AgCult ha chiesto di commentare gli impatti sul sistema culturale delle norme inserite nel Decreto del governo ad Alfredo Moliterni, dell’Università Sapienza di Roma e già consigliere giuridico del precedente ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli con il compito – tra gli altri – di approfondire proprio il tema del rapporto tra pubblico e privato in ambito culturale.
La modifica del Codice dei contratti interviene innanzitutto per risolvere un dubbio interpretativo – che era emerso nella prassi e tra gli operatori di settore – circa la possibilità per gli enti locali di ricorrere allo strumento flessibile di partenariato di cui all’art. 151, comma 3 del Codice dei contratti, finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale (specialmente dismesso, in disuso o scarsamente fruito).
“Si tratta di un intervento importante, sebbene vada sottolineato che anche la precedente formulazione non aveva impedito ad alcuni enti locali di attivare tale forma di partenariato per i beni di loro proprietà (come nel caso del Teatro Tascabile del Comune di Bergamo); e alcune Regioni, come il Lazio, nell’esercizio della relativa potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali, avevano comunque richiamato l’art. 151, comma 3 in alcuni interventi normativi per il recupero del patrimonio dismesso. Tuttavia, tale modifica legislativa contribuisce a dissipare ogni dubbio in merito alla sicura utilizzabilità di tale forma speciale di partenariato da parte di tutti i soggetti dell’ordinamento e, in particolare, da parte di coloro a cui è affidata la cura della parte più importante del c.d. “patrimonio diffuso” che caratterizza il nostro Paese (spesso in disuso e che richiede interventi di recupero). D’altra parte, è fondamentale che una simile precisazione sia avvenuta all’interno del Codice dei contratti pubblici perché offre una solida copertura normativa, soprattutto agli enti locali, in merito alla compatibilità di un simile strumento (che è molto flessibile dal punto di vista della procedura di scelta del privato) con i principi di concorrenza, a cui è ispirata sia la legislazione statale sui contratti pubblici, sia quella sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (entrambe riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di ‘tutela della concorrenza’). Ora occorrerà far seguire all’intervento normativo un pieno sostegno, da parte di tutte le istituzioni competenti, ai fini della massima diffusione e conoscenza di tali strumenti per la valorizzazione del patrimonio dismesso o in disuso (in luogo delle più tradizionali – e rigide – concessioni di servizi)”. (segue)
