“E ancora, viene dettata la disciplina della commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, nonché quella di corsi di aggiornamento professionale. È prevista, ancora, la disciplina del collegio regionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine con le relative competenze, nonché quella relativa alle scuole di alpinismo e di scialpinismo. Una parte della proposta di legge si occupa invece della disciplina della professione di accompagnatore di media montagna, ossia di colui che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento su percorsi di tipo escursionistico, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai e dei terreni innevati e di tutti quei percorsi che richiedono l’uso di attrezzature alpinistiche. Viene disciplinato l’elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna ed è disposta la previsione relativa all’abilitazione tecnica all’esercizio di tale professione, che si consegue mediante la frequenza di specifici corsi di formazione e il superamento dei relativi esami. Si disciplinano, inoltre, corsi di formazione professionale e corsi di aggiornamento professionale”.
© AgenziaCULT - Riproduzione riservata
