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Sono diversi gli emendamenti alla Manovra relativi alla cultura segnalati dai gruppi in commissione Bilancio della Camera. Entro la mattina di giovedì 18 maggio gli Uffici della V Commissione renderanno noti tutti gli emendamenti segnalati e su cui poi realmente si procederà alle votazioni. Si comincerà a votare in Bilancio giovedì stesso e si proseguirà la settimana successiva: dal 29 la manovra deve approdare in aula, dove il voto di fiducia sembra già quasi scontato. Poi toccherà al Senato, ancora con voto di fiducia. Per quanto riguarda la cultura, gli emendamenti segnalati rispecchiano molto il parere della VII Commissione alla Bilancio relativo alla Manovra. Tra i “segnalati”, a quanto apprende AgCult, compare l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro per le biblioteche provinciali e la nomina di un nuovo “dirigente di livello generale” presso il Mibact con il compito di supervisionare le attività di ricostruzione e di tutela nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. Anche fondi alle soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e alle scuole innovative Ma anche la statizzazione e razionalizzazione delle Accademie e i conservatori non statali.

Gli emendamenti segnalati

Per quanto riguarda l’articolo 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura), come si è detto, è stato segnalato l’emendamento a prima firma Giulia Narduolo del Pd che prevede, “al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali”, di istituire a partire dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, “uno specifico Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’efficientamento dei sistemi bibliotecari”.

“Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All’onere determinato dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.

Un altro emendamento segnalato (prima firmataria Maria Coscia, capogruppo Pd in VII commissione), “al fine accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione”, prevede che “la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, la parola: ‘ventiquattro’ è sostituita dalla seguente: ‘venticinque’”.

“Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dal presente decreto sono apportate, con le medesime modalità di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2016, n. 189, le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 140.000 per l’anno 2017 e ad euro 214.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Fondi anche alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e agli uffici periferici del Mibact. “Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione – si legge nel testo dell’emendamento a prima firma Coscia -, per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; di 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento e di investimento degli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, in relazione alla attività connesse alla ricostruzione post-sisma; di 3 milioni di euro per incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; di un milione di euro per le attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo; di un milione di euro per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, complessivamente pari a 11 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’anno 2017″.

Statizazzione e razionalizzazione delle Accademie e i conservatori non statali. Si legge nel testo dell’emendamento Ghizzoni: “1. A decorrere dall’anno 2017 gli Istituti Superiori di studi musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
2. I processi di cui al comma 1 sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 4.
3. Gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell’ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell’anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2020.
5. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 4 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
   a) quanto all’importo minimo di euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per le Accademie di Belle arti non statali di cui al comma 1;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 7.

7. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole «45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all’importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l’importo individuale di 3.000 euro»”.

Fondi per le scuole innovative. “All’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «triennio 2015-2017» sono inserite le seguenti: «nonché ulteriori 70 milioni nell’anno 2018»;
   b) dopo le parole «a decorrere dall’anno 2018» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 2,1 milioni annui a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 204»”.

 

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