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“Al fine di non recare incolpevole pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari, la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d’autore, da parte degli aventi diritto, connessa all’emergenza Covid-19, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed a decorrere dalla medesima data. La maggiore estensione della durata del diritto d’autore stabilita al comma 1 va a favore degli autori, loro eredi o cessionari nei limiti e alle condizioni stabilite, in quanto compatibili e applicabili, dagli articoli da 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” Lo prevede un emendamento alla Manovra a prima firma Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura della Camera. 

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