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Parere positivo con due condizioni e tre osservazioni della commissione Cultura del Senato alla manovra di primavera, la cosiddetta “manovrina”. Il via libera è arrivato dopo alcune modifiche apportate al testo presentato dal relatore Franco Conte (Ap), dovute ad alcune puntualizzazioni di Claudio Martini (Pd) ed Elena Ferrara (Pd) sul tema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al voto contrario della pentastellata Michela Montevecchi e della senatrice Alessia Petraglia (Misto) e alla richiesta di modifica di Rosa Maria Di Giorgi (Pd) con una osservazione all’articolo 22 comma 3-bis.

Una norma che a partire da quest’anno, pone le spese per il personale di polizia locale che svolge attività “in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato” a carico “del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento”. E che, ha sottolineato la Di Giorgi, “finisce per sovraccaricare gli operatori degli spettacoli dal vivo di costi ulteriori riferiti ai servizi di sicurezza” proponendo anche di eliminare il termine “eccessivamente” contenuto nell’osservazione.

Critiche sono arrivate anche dalla Petraglia, che ha reputato assurda la vicenda del Teatro Eliseo, tenuto conto che moltissimi teatri versano in condizioni ancora peggiori. Sarebbe stato dunque quanto meno necessario per la senatrice richiamare nel parere l’esigenza di garantire risorse per tutti i teatri. In ordine al concorso per direttori dei musei, la Petraglia ha invocato il rispetto della legalità giudicando inaccettabile la misura, a suo giudizio autoritaria, richiesta dal Governo, mediante la quale si opera di fatto una sanatoria per aggirare le pronunce del giudice amministrativo.

Un rilievo mosso anche dalla pentastellata Montevecchi, che ritiene sbagliato introdurre una interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 83 del 2014, solo per aggirare quanto previsto dalla magistratura amministrativa.

Le condizioni

Le condizioni riguardano innanzitutto le norme sui beni culturali previste dall’articolo 22 della manovra. Al suo interno sono presenti, tra le altre disposizioni, quelle per le assunzioni di personale a tempo determinato tramite sponsor, il rafforzamento delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e il finanziamenti al Real sito di Carditello. “Nel prendere atto con favore di alcuni incrementi di risorse per situazioni specifiche, si reputa essenziale garantire certezza di risorse all’intero comparto dello spettacolo”, si legge nel testo approvato in commissione.

Per quanto riguarda invece l’articolo 22-bis sulla statizzazione e il riordino delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, la 7a Commissione giudica la disposizione una “priorità” visto che ha “da tempo all’esame i disegni di legge n. 322 e abbinati e ha adottato un testo unificato, di respiro più ampio. Nella consapevolezza dell’urgenza di provvedere – si legge –, si ritiene pertanto indispensabile assicurare il carattere omogeneo e progressivo della statizzazione per tutti gli istituti interessati al processo, purché il Governo si impegni a reperire le risorse aggiuntive necessarie”

Le osservazioni

Secondo le osservazioni della commissione i tagli previsti dall’articolo 13 della manovra (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) devono trovare “al più presto adeguata compensazione in prossimi provvedimenti normativi, onde non penalizzare i comparti di competenza, con particolare riguardo ai finanziamenti per le istituzioni scolastiche non statali, non ritenendosi opportuno il sistema dei tagli generalizzati per il contenimento della spesa pubblica”.

Si chiede inoltre di “valutare l’opportunità di escludere dall’ambito di applicazione i concerti di musica popolare contemporanea dal vivo e gli spettacoli di tradizione che fanno parte del nostro bagaglio socio-culturale, in quanto espressione di diritti” negli oneri posto a carico degli organizzatori relativi alla sicurezza e alla viabilità previsti dall’articolo 22, comma 3-bis.

Infine, sui servizi per le scuole (articolo 64) “si reputa opportuno valutare gli effetti del processo di esternalizzazione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari delle istituzioni scolastiche”.

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