La Commissione Cultura della Camera ha esaminato i trenta emendamenti presentati al testo unificato della proposta di legge “Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici”. La relatrice Caterina Pes ha espresso parere favorevole a sette emendamenti (sei di Marco Donati del Pd e uno di Valentina Vezzali di Scelta Civica) e ha invitato i commissari a ritirare le altre 23 proposte di modifica esprimendo parere contrario. La presidentessa della Commissione Flavia Piccoli Nardelli ha poi rinviato la discussione per l’assenza in commissione di un rappresentante del governo che potesse esprimere il parere dell’esecutivo. Tra le modifiche proposte, quelle più significative sono a firma Donati e restringono alle sole Associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus la possibilità di essere iscritte all’Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica.
Gli emendamenti che hanno ricevuto l’ok della relatrice
La relatrice Pes ha espresso parere favorevole a sette emendamenti. Alcuni intervengono sul testo messo a punto dalla relatrice a fine giugno con correzioni o sostituzioni che non modificano l’impianto della pdl. Uno di Donati, ad esempio, elimina la dicitura “dei cortei in costume” dal titolo e un altro della Vezzali aggiunge la parola “utensili” agli “elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi”.
Più significativi invece due emendamenti di Donati che hanno ricevuto l’ok della relatrice e che vanno a specificare i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica. Alla lettera c) dell’articolo 2, l’emendamento 2.5 aggiunge la definizione “di promozione sociale” alle associazioni che, oltre a “enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro”, possono organizzare le manifestazioni di rievocazione storica. Quindi non basterà essere semplici associazioni, ma sarà necessario rispettare i requisiti delle Aps.
L’emendamento 2.8, sempre a firma di Donati, precisa ulteriormente questo concetto. E aggiungendo un comma all’articolo 2, prevede anche i requisiti statuari che le Associazioni di promozione sociale e le Onlus (uniche a poter richiedere l’iscrizione) devono possedere per essere inserite nell’Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica. “Ai fini della presente legge – si legge nell’emendamento – sono associazioni di rievocazione storica, iscritte all’Albo di cui all’articolo 3, comma 1, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
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