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La commissione Ambiente del Senato ripartirà a settembre con l’esame dei 1072 emendamenti e i 17 ordini del giorno presentati nell’ultima seduta del 1 agosto al disegno di legge sulle aree protette. Tali proposte sono al momento al setaccio della stessa commissione per il vaglio di ammissibilità. Il provvedimento, alla terza lettura dopo la presentazione a Palazzo Madama (scaturito dall’unificazione delle proposte D’Alì, De Petris, Caleo e Panizza nel novembre 2016) e gli interventi modificativi a Montecitorio, avrebbe potuto essere approvato in sede deliberante come richiesto lo scorso 5 luglio dal senatore Stefano Vaccari (Pd) ma la mancanza di unanimità dei gruppi parlamentari ha fatto proseguire l’iter in sede referente. Il testo ha comunque ricevuto il parere favorevole della commissione Cultura del Senato lo scorso 11 luglio con la relatrice Elena Ferrara (Pd) che ha giudicato “positive” le modifiche apportate in seconda lettura al provvedimento sugli aspetti di competenza della commissione stessa, soprattutto in riferimento al maggiore coinvolgimento del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Cosa prevede il testo dal punto di vista del turismo e della cultura

Tra le norme di interesse per il settore turistico e culturale, spicca l’articolo 3 che consente ai Comuni ubicati nelle isole minori o nei cui territori insistono isole minori con aree naturali protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco al finanziamento di interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. L’articolo 4 si occupa invece, delle misure di incentivazione prevedendo criteri di priorità per la destinazione da parte delle Regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (Por) ai territori compresi in un parco nazionale o regionale. La norma prevede un’ampia gamma di obiettivi che vanno dal restauro, recupero, valorizzazione dei territori, alle attività culturali, agriturismo, attività sportive, fonti rinnovabili, copertura della rete di telefonia, livelli essenziali nell’erogazione dei servizi nonché sostegno alla pianificazione territoriale. L’articolo 9 si concentra sul piano degli enti parco e stabilisce che il regolamento, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, tenga conto del rispetto delle competenze degli uffici territoriali del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali. Inoltre il piano predisposto dall’Ente parco deve comprendere almeno i contenuti essenziali del primo comma dell’articolo 143 del Codice dei beni culturali sul piano paesaggistico. Vale a dire la ricognizione di aree, immobili e territorio, dinamiche di trasformazione e individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi necessari per realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate. Quindi l’articolo 10 che, introducendo un nuovo articolo 13-bis alla legge sui parchi (la 394 del 1991), crea una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. L’articolo 24 disciplina, invece l’istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il ministero dell’Ambiente, con il compito di predisporre il piano di sistema, e stabilisce che la sua composizione sia integrata da un rappresentante del Mibact ed un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani. L’articolo 31, infine, interviene sulla disciplina delle autorizzazioni in materia di paesaggio. In questo ambito, occorre che si tenga conto dei contenuti dell’articolo 143 del Codice dei beni culturali di cui il piano del parco deve essere dotato. Mentre un’ulteriore modifica specifica che l’ente parco sia munito di adeguate competenze proprio nel campo della tutela paesaggistica.

Alcune proposte di modifica

Tra gli emendamenti presentati e ancora al vaglio di ammissibilità, alcuni intervengono proprio nei settori turistici e culturali. Ad esempio si chiede di ammettere agli incentivi anche coloro che integrano le tradizionali attività di coltivazione e di allevamento “con quelle di promozione dei prodotti tipici, del turismo ambientale e dei servizi, con l’obiettivo di trarre beneficio dal vantaggio competitivo che l’identità territoriale del parco trasferisce al processo produttivo” (Piccolo, De Siano e Scilipoti Isgrò). Oppure di inserire nei piani parco anche il “sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell’agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta” (Pegorer). Ma anche di aggiungere nel Comitato nazionale per le aree protette un “rappresentante dell’Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia, in qualità di osservatore” (Piccolo, De Siano e Scilipoti Isgrò). Infine, nel settore autorizzatorio, di prevedere specifiche professionalità “qualora vi siano beni di interesse culturale o archeologico”, “funzionali alla loro preservazione e valorizzazione” (Piccoli, De Siano, Scilipoti Isgrò) o di acquisire “il parere vincolante del soprintendente” (De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo).

 

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