La Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società arriva in commissione Cultura del Senato. Il presidente Andrea Marcucci ha prima ricordato che il disegno di legge governativo che autorizza la ratifica della Convenzione è stato approvato dal Consiglio dei ministri e dovrebbe essere trasmesso al Senato, quindi ha avanzato la proposta, a conclusione dell’iter di ratifica, di “organizzare come Commissione un evento pubblico, data l’importanza del tema trattato per il settore della cultura”. Una proposta accolta dal resto della commissione.
Il via libera del Cdm
Il 16 giugno il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Esteri Angelino Alfano, ha approvato un disegno di legge di ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005.
La Convenzione nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai recenti conflitti verificatisi in Europa e, oltre a includere la tutela e la conservazione del patrimonio stesso fra le azioni prioritarie da intraprendere, focalizza l’attenzione su molteplici temi.
Cosa prevede la Convenzione di Faro
La Convenzione, entrata in vigore nel giugno 2011, è stata già ratificata da 17 paesi. Il suo presupposto è che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. Nello specifico la Convenzione di Faro, dal nome dalla località portoghese dove è stata firmata, intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, e contribuire alla costruzione di società pacifiche e democratiche.
Composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, la Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d’Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi, individua il “diritto al patrimonio culturale”, riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l’importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica. Il testo connota il “patrimonio culturale” come l’insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la “comunità patrimoniale” quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2).
La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l’impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). La Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società, con l’impegno delle Parti ad utilizzarne tutte le caratteristiche per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell’ambiente (articoli 8-10).
La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l’impegno delle Parti a promuovere un’organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l’accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
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