Il disegno di legge sulla “Disciplina dell’attività di enoturismo” attende – alla ripresa dei lavori parlamentare – che la Commissione Agricoltura passi al voto degli emendamenti al testo e dei subemendamenti alle modifiche proposte dal relatore, il senatore Dario Stefano. Nel corso dell’ultima seduta, datata 24 maggio 2017, sono stati illustrati i subemendamenti. In precedenza la Commissione aveva effettuato un ciclo di audizioni sul tema.
Il provvedimento sull’enoturismo
Il provvedimento è composto da 10 articoli.
L’articolo 1 sancisce la definizione di “enoturismo”: con il termine si intendono “si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.
L’articolo 2 tratta della disciplina che regolamenta le attività enoturistiche e stabilisce che sono le Regioni che “disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività enoturistica”. Vengono escluse le attività che si dedicano alla sola attività di imbottigliamento.
All’articolo 3 viene demandato al Ministero delle Politiche agricole il compito di emanare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli “standard minimi di qualità”.
L’articolo 4 consente “alle imprese enoturistiche commercializzare prodotti dell’artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali”.
L’articolo 5 esenta dalla tassazione la cartellonistica dedicata alle attività enoturistiche e stabilisce che possono essere posizionati cartelli “in un raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina”.
L’articolo 6 istituisce “l’Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese”.
L’articolo 7 prevede che il Mipaaf elabori il Piano strategico nazionale di promozione dell’enoturismo italiano, “finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali e dispone pertanto la realizzazione di un portale internet stabile, aggiornato ed efficace in termini di brand reputation quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione”.
L’articolo 8 estende le disposizioni al settore della produzione dell’olio d’oliva, mentre l’articolo 9 è relativo all’applicazione della norma nelle regioni s statuto speciale.
L’ultimo articolo prevede che non ci siano oneri a carico della finanza pubblica, a seguito dell’introduzione di tale norma.
Diversi gli emendamenti finora presentati in Commissione. Tra di essi, particolare la richiesta da parte della senatrice Daniela Donno di indirizzare anche all’uva da tavola, anziché all’olio d’oliva, le disposizioni relative alla valorizzazione previste dalla legge.