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Il ddl recante “Norme per incentivare l’insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere“, di iniziativa trasversale tra i diversi gruppi parlamentari, è all’esame della Commissione Cultura del Senato e attende ormai da alcuni mesi che si possa passare a una sede deliberante direttamente in Commissione. Nella seduta del 18 gennaio scorso, l’ultima dedicata a questo provvedimento, il Presidente Andrea Marcucci (Pd) aveva assicurato di effettuare una verifica tra i diversi gruppi. Il cammino del ddl, di cui è relatore Franco Conte (Ap), è sostanzialmente fermo lì, dopo che a giugno del 2016 sono stati presentati gli emendamenti.

Il ddl sulle università straniere

Il testo del provvedimento è composto da 3 articoli.
All’articolo 1 viene proposta una modifica all’articolo 2 della legge n. 4 del 1999, in materia di filiazioni in Italia di istituti di insegnamento universitario stranieri. Viene così stabilito che “le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:
a) abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal proprio programma didattico o di ricerca dei corsi di studio concernenti le scienze umane, umanistiche, politico-diplomatiche, le discipline giuridico-economiche e sociali, nonché il patrimonio artistico, architettonico, monumentale, archeologico, storico, linguistico, sociale, turistico ed ingegneristico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;
b) impartiscano soltanto insegnamenti per corsi di studio il cui svolgimento non oltrepassi i dodici mesi e siano attinenti alle discipline di cui alla lettera”.
L’articolo 2 si concentra sulla normativa relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato, modificando il decreto legislativo n. 368 del 2001, nella parte relativa al “limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1” che “non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri”.
L’articolo 3 prevede che le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, quella relativa ai “soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centoventi giorni. “La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio”.

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