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Modifiche alle norme in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo previste dal Decreto legge Sostegni bis. Lo chiede un emendamento segnalato al provvedimento in discussione alla Camera a prima firma Rosa Maria Di Giorgi (Pd) insieme ai colleghi di partito in commissione Cultura. Nel dettaglio l’emendamento propone di sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
   «4. I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, sentito l'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022. 
   5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e l'ammontare del premio assicurativo sono determinati con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, sentito l'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
     b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
   «5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione lavorativa, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
   5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi ad oggetto le questioni di cui al comma 5 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.».

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