L’esigenza principale nella bigliettazione negli spettacoli dal vivo è quella di “adottare misure efficaci” ad arginare il fenomeno del bagarinaggio on line, “che si presenta come una distorsione del mercato, connotata da aspetti di scorrettezza commerciale e di illiceità penale”. Ma anche quella di “lavorare a monte” nell’individuazione dei siti illegali, sulle “transazioni illegali” e sulla “volontà degli organizzatori e dei promoter di non alimentare questo mercato parallelo”. È quanto emerge dal documento finale dell’indagine conoscitiva sulla bigliettazione negli spettacoli dal vivo approvato dalla commissione Cultura della Camera.
Le soluzioni individuate
Tra le possibili soluzioni individuate per contrastare il fenomeno senza arrivare a rimedi “drastici” come il “divieto perentorio di bigliettazione secondaria” e conseguente chiusura per il mercato italiano di tutti i siti di rivendita (che porterebbe con sé l’impossibilità per il privato cittadino di poter rivendere il proprio titolo di accesso), la commissione propone il “biglietto nominativo”: una soluzione che si è rivelata efficace per le manifestazioni sportive ma di “difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza della persona acquirente e quella presente potrebbe rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori”. Anche se, si legge nel testo, “questa soluzione si limiterebbe agli eventi dai numeri più contenuti”. La seconda è quella di richiedere all’ingresso “l’esibizione della medesima carta di credito adoperata per l’acquisto on line, di modo che i siti di bigliettazione secondaria non possano fare incetta di biglietti, a meno di non disporre di migliaia di carte di credito”. La terza, infine, “è quella di imporre agli organizzatori di pretendere dai siti di vendita dei loro eventi l’utilizzo di sistemi che richiedano all’acquirente on line un’autenticazione in due o più fasi ed eventualmente di digitare il Captcha”.
Come nasce l’indagine
L’indagine della commissione Cultura è scattata a seguito della revoca da parte di Vasco Rossi, il 9 novembre 2016, di ogni incarico contrattuale a Live Nation, una delle più affermate società di organizzazione di spettacoli dal vivo nel mondo. Il cantante emiliano si era deciso a seguito di un servizio delle Iene che denunciava come Live Nation di fatto favoriva – a scapito della vendita diretta dei biglietti – la “bigliettazione secondaria”, vale a dire la cessione di pacchetti di biglietti a siti specializzati, i quali a loro volta li rivendevano al dettaglio a prezzi molto maggiorati. Dopo la denuncia, il governo ha introdotto con la manovra 2017 una norma che punisce la rivendita dei biglietti sul mercato secondario a determinate condizioni. L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a sua volta, ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti di diversi operatori impegnati nel settore.
Il fenomeno del bagarinaggio all’estero
Anche all’estero il fenomeno del secondary ticketing ha assunto rilevanza istituzionale e mediatica. In Francia, il legislatore ha provveduto a limitare sensibilmente la rivendita “non occasionale” di biglietti di manifestazioni sportive, concerti e spettacoli, inserendo una specifica disposizione nel codice penale. Chi esercita l’attività che consiste nel vendere, offrire in vendita o esporre per la vendita o nel fornire i mezzi per la vendita o per la cessione dei titoli di accesso a un evento sportivo, culturale o commerciale o ad una performance dal vivo, in maniera abituale e senza l’autorizzazione del produttore, dell’organizzatore o del titolare dei diritti di rivendita dell’evento o dello spettacolo, è punito con una multa di 15mila euro. La multa è aumentata a 30mila euro in caso di recidiva. In altre parole, il legislatore francese vieta l’attività di secondary ticketing, salvo che questa non sia occasionale o effettuata su specifica autorizzazione dell’organizzatore dell’evento o del titolare dei diritti di rivendita. In Belgio la rivendita abituale è proibita così come è vietata la rivendita occasionale ad un prezzo più elevato di quello facciale.
Nel Regno Unito, il secondary ticketing trova apposita collocazione all’interno del Consumer Rights Act del 2015. Gli operatori del mercato secondario sono obbligati a fornire al consumatore determinate informazioni concernenti lo specifico posto o zona cui il biglietto dà accesso, la presenza di determinate limitazioni all’uso del biglietto ed il suo valore nominale. In occasione del debutto del musical “Hamilton” a Londra, previsto per il mese di novembre 2017, per evitare fenomeni di accaparramento da parte dei rivenditori, gli organizzatori di Live Nation hanno creato un sistema “ticketless”, cioè senza l’emissione di ricevute di carta. Per accedere al teatro, lo spettatore dovrà far passare su un lettore magnetico la stessa carta di credito usata per l’acquisto via Internet. Negli Stati Uniti, di recente, con legge federale è stato rafforzato il divieto dell’uso di “bots”, i software finalizzati all’acquisto massivo dei biglietti perché in grado di eludere i sistemi di controllo dei rivenditori autorizzati.
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