Arrivano tre nuovi emendamenti in commissione Cultura alla Camera da parte della relatrice Irene Manzi (Pd) alla proposta di legge presentata da Anna Ascani (Pd) sulle agevolazioni alle start-up culturali e la raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Le modifiche “volte a tener conto della lettera interlocutoria pervenuta dalla Commissione Bilancio” intervengono sui rilievi e sulle indicazioni espresse dal Mef nella seduta del 4 aprile scorso riguardanti emendamenti sull’emanazione dei “necessari decreti ministeriali” e le “clausole di invarianza finanziaria”. La relatrice ha quindi illustrato il contenuto delle proposte di modifica, sottolineando che la “loro approvazione non potrà che favorire la conclusione del lungo iter del provvedimento cui è stato dedicato un intenso anno di lavoro, specialmente in sede di comitato ristretto”.
Gli emendamenti
La prima modifica riguarda il comma 2 dell’articolo 1 dedicato alle finalità e alle descrizioni del provvedimento. In questo caso viene chiesta l’eliminazione dalla definizione del fatto che l’impresa “culturale e creativa” possa avere “natura sia pubblica sia privata”.
Il secondo emendamento interviene per inserire la “previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni” tenendo conto “delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 18 giugno 2016 n. 106” nel decreto del Mibact da adottare di concerto con il ministero dello Sviluppo economico entro 60 giorni per disciplinare la procedura di acquisizione della “qualifica di impresa culturale e creativa” e verificare la “sussistenza dei requisiti”.
Il terzo emendamento, di maggiore impatto, chiede infine di sopprimere gli articolo restanti della proposta di legge vale a dire dal 2 al 6 del nuovo testo base adottato l’1 febbraio 2017.
La presidente della commissione Flavia Piccoli Nardelli ha poi fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per lunedì 5 giugno alle ore 12.
Cosa prevede la proposta di legge all’articolo 1
L’articolo 1 riguarda “Finalità, definizione e pubblicità”. E nel caso venissero accettati gli emendamenti della relatrice rimarrebbe l’unico in vigore. In sostanza la proposta di legge si prefigge di “favorire il rafforzamento e la qualificazione dell’offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, e la nuova imprenditorialità e l’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative”. Per essere “Impresa culturale e creativa” occorre possedere inoltre alcuni requisiti. Per esempio avere come “oggetto sociale” “in via prevalente o esclusiva, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato”. Avere inoltre, “sede in Italia” o “in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia” e svolgere “un’attività stabile e continuativa”. Con decreto del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata infine “la procedura per l’acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti” (qui potrebbe intervenire uno degli emendamenti della relatrice per inserire la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni) e le “adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali”. Naturalmente il medesimo decreto, chiarisce il quarto e ultimo comma, “può essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche a soggetti ricompresi nel Titolo II del Libro I del codice civile, purché rispettino i requisiti” previsti dalla proposta di legge.
Cosa prevedeva la proposta di legge
La pdl prevedeva nel suo complesso una serie di misure incentivanti per le start-up culturali costituite da persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tali agevolazioni consistono, in particolare, nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa. Si prevede inoltre, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta pari al 65 per cento per l’acquisto di mezzi tecnologici e digitali. Si prevede inoltre che il Mibact identifichi all’interno di ogni soprintendenza uno o più locali utilizzabili gratuitamente, con le modalità e alle condizioni indicate con apposito regolamento, da parte delle start-up culturali costituite o operanti nell’ambito del territorio di competenza. Gli articoli 3 e 4 prevedono, infine, l’utilizzazione dello strumento del crowdfunding per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. In particolare, l’articolo 3 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, la definizione di “portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali” consistente in una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative culturali e di donazioni da parte di enti pubblici che gestiscono beni culturali.