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Il Tar Lazio ha confermato la legittimità dell’ordinanza con la quale la sindaca di Roma Virginia Raggi ha disposto lo scorso 14 luglio lo stop alle attività dei centurioni nel Centro Storico di Roma. Viene respinto, dunque, il ricorso presentato contro Roma Capitale, ministero dell’Interno, ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e il Prefetto di Roma al provvedimento con il quale venne disposto il divieto in un’ampia zona, costituente praticamente tutto il Centro storico di Roma, “di qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro”.

Il sindaco Virginia Raggi

“Vince la legalità. Il Tar Lazio ha confermato la legittimità dell’ordinanza con la quale ho disposto lo scorso 14 luglio lo stop alle attività dei centurioni nel Centro Storico di Roma. Un provvedimento orientato a garantire il decoro, la sicurezza nei luoghi più belli e di maggior pregio artistico della Città e nelle aree dove maggiore è la concentrazione dei turisti. Roma è di tutti, è patrimonio mondiale e vogliamo difenderla da fenomeni di abusivismo diffuso”, ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

La decisione del Tar del Lazio

Secondo la magistratura amministrativa “la nuova ordinanza sindacale differisce significativamente dalla precedente” perché il nuovo provvedimento “trae fondamento nel novellato art.50 c.5 Tuel” che assegna al Sindaco “il potere di varare ordinanze contingibili ed urgenti ‘in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…..” e che i ricorrenti non escludono “i gravi fenomeni degenerativi e di aggressione al patrimonio culturale e alla vivibilità urbana della città” anche se tuttavia li addebitano “alla presenza di stranieri” e “non ad essi ricorrenti (che invece ‘costituiscono, in qualche modo, una sorta di garanzia di sicurezza pubblica …. e di pubblico decoro’)” non arrecando pertanto “nessun danno all’interesse pubblico”. Questa tesi, sottolineano i giudici, “per quanto acuta, non appare persuasiva non apparendo potersi escludere nell’ordinanza de qua una componente normativa” con la conseguenza “che gli effetti dell’ordinanza” si “estendono al di là delle parti che sono intervenute in quel giudizio, perché l’annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes, per la sua ontologica indivisibilità”. Pertanto, dovendosi ritenere presente “una situazione di imminente pericolo per il patrimonio culturale, storico, artistico della Città con accessivo pregiudizio della vivibilità urbana, l’ordinanza appare trovare una sua giustificazione anche in quanto sintonica con l’indirizzo giurisprudenziale” secondo cui “ciò che conta è l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell’adozione dell’ordinanza” essendo del tutto “ininfluente tanto la prevedibilità dell’evento dannoso quanto il fatto che la situazione emergenziale sia insorta in epoca antecedente”.

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