Martedì 16 aprile approda alla Commissione Cultura del Senato lo schema di decreto ministeriale per la formazione di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Questo schema ha già ricevuto il 28 marzo il via libera della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome. Tuttavia, gli elenchi in questione (il cui iter è iniziato 5 anni fa) non esauriscono le professioni che attualmente operano nell’ambito dei beni e delle attività culturali. Pertanto, come chiarito in varie occasioni anche dal ministro Alberto Bonisoli, c’è la disponibilità delle Amministrazioni statali e regionali a successive iniziative che integrino il sistema degli elenchi anche con riguardo alle professioni museali (una precisazione che è stata inserita anche nelle premesse del decreto).
La 7a Commissione di Palazzo Madama (come del resto dovrà fare anche la VII Commissione della Camera) è chiamata ora a esprimere un parere prima che il decreto venga emanato, come prescrive la legge 22 luglio 2014, n.110 che ha modificato il Codice dei Beni culturali prevedendo appunto l’istituzione di questi elenchi. Questi elenchi, tuttavia, non costituiscono sotto alcuna forma albi professionali. Inoltre, l'assenza dei professionisti da tali liste non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
LA LEGGE 110/2014
La norma prevede che gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Inoltre prevede che vengano istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, gli elenchi nazionali di tali professionisti.
Il decreto all’esame delle Commissioni parlamentari deve quindi stabilire le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali, nonché le modalità per la tenuta degli elenchi in collaborazione con le associazioni professionali
IL DECRETO
Lo schema di provvedimento disciplina quindi le modalità per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali e prevede sette allegati che indicano i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale.
Nelle riunioni tecniche che hanno preceduto la riunione della Conferenza si è sottolineato come le professioni legate all'attività del Ministero dei beni culturali abbiano avuto negli ultimi anni un crescente sviluppo, riconosciuto anche in ambito universitario. Si tratta, in particolare, di quelle professioni che non compaiono nella legge 110 del 2014 e non sono quindi ricomprese in quelle disciplinate dal decreto. Il legislatore ha pertanto ritenuto di manifestare sin d'ora, tra le premesse, la disponibilità delle Amministrazioni statali e regionali ad ogni successiva iniziativa che integri il sistema degli elenchi anche con riguardo alle professioni museali.
Articolo 1 (Elenchi nazionali dei professionisti)
L'articolo introduce l'intero contenuto del decreto compresi gli allegati ed elenca i parametri normativi, anche europei, in basi ai quali sono state articolate le fasce di ciascun profilo professionale.
Articolo 2 (Pubblicazione dei bandi permanenti)
Dispone quando e dove la Direzione generale Educazione e ricerca del MiBAC procederà, alla pubblicazione dei bandi permanenti per consentire ai professionisti dotati dei necessari requisiti, l'iscrizione all'elenco di ciascun profilo. In particolare si prevede che i bandi siano pubblicati sul sito internet del Ministero, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 (Requisiti per l'iscrizione)
Vengono indicate le categorie di cittadini italiani e stranieri che, in possesso di determinati requisiti, possono procedere all'iscrizione negli elenchi. Per poter definire i requisiti di accesso agli elenchi nell'ottica più ampia della formazione permanente si è scelto di elaborare per ciascuna figura professionale un quadro di riferimento che tenesse conto delle norme europee e nazionali vigenti in materia di qualificazioni professionali, nonché delle disposizioni del MIUR anche per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero,
Articolo 4 (Procedura di iscrizione)
L'articolo 4 è molto dettagliato poiché dispone in via generale sia le modalità per l'iscrizione in via telematica in uno o più elenchi professionali che quelle per l'attestazione del possesso dei titoli. Il comma 7 prevede che la documentazione possa essere sostituita da certificazione rilasciata dalle Associazioni previste dalla legge n. 4 del 2013.
Articolo 5 (Riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero)
L'articolo 5 demanda alla competenza dell'Università e al MIUR il riconoscimento dei titoli accademici e dei dottorati conseguiti all'estero e alla certificazione dell'Ente pubblico o di Ricerca l'esperienza professionale effettuata all'estero.
Articolo 6 (Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi)
L'articolo 6 prevede l'automatica iscrizione all'elenco richiesto, al termine della procedura informatica di presentazione della domanda. L'iscrizione è tuttavia subordinata alla verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata da parte della Commissione di verifica.
Laddove la Commissione rilevi la necessità di integrare la documentazione già inviata, la competente Direzione generale ne richiede la trasmissione entro un termine perentorio che il decreto fissa già in trenta giorni. Laddove, nonostante l'integrazione, i requisiti restano insufficienti, la Direzione generale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco oppure, qualora ne sussistano le condizioni, iscrive l'interessato ad una fascia inferiore a quella richiesta e gliene da opportuna comunicazione.
Articolo 7 (Commissione di verifica)
La Commissione di verifica prevista dall'articolo 7 ha una composizione strettamente tecnica. Disposta con decreto dirigenziale, essa prevede la presenza di almeno sette membri, uno per ciascun profilo. Il suo funzionamento non comporta oneri per l'Amministrazione.
Articolo 8 (Gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta)
L'articolo 8 incardina presso il Ministero per i beni e le attività culturali la competenza a rendere pubblici e consultabili gli elenchi dei professionisti, nel proprio sito internet istituzionale, e ad aggiornarne il contenuto. Lo stesso articolo prevede l'obbligo generale di conservazione e archiviazione della documentazione prodotta dagli interessati quale attestazione dei titoli a carico della competente Direzione generale del Ministero e a carico delle Associazioni certificanti.
Articolo 9 (Specificità degli elenchi)
L'art. 9 prevede che gli elenchi disciplinati dal decreto non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e che l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. Inoltre si precisa che i requisiti o i titoli considerati negli allegati come utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco, non possono essere considerati tra loro equipollenti al di fuori dell'applicazione del decreto; in particolare, e a titolo esemplificativo, i titoli richiamati nel presente decreto non possono essere considerati tutti tra loro equipollenti ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, laddove tale equipollenza non sia consentita da altra norma di legge.
Articolo 10 (Commissione consultiva)
La Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 costituisce il portato della interlocuzione con le Regioni. È composta da un rappresentante del Ministero con funzioni di Presidente; da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e da un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati dalla legge e nominato tra le associazioni professionali, laddove esistenti, ed in assenza di queste da un esperto di chiara fama sulla materia designato dal Direttore generale competente. La Commissione svolge attività consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del Decreto. È stato anche previsto che, all'esito del monitoraggio, la Commissione possa formulare proposte di integrazione o modifica del decreto e proposte di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia.
Articolo 11 (Trattamento di dati personali)
L'articolo 11 richiama la più recente normativa in materia di trattamento dei dati personali, considerato che il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che costituisce il Codice in materia di protezione dei dati personali è stato modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che ha disposto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
