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L’Aula del Senato, mercoledì 3 maggio, ha approvato con 158 voti a favore, 110 contrari e un astenuto, l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, contenente anche alcune modifiche di natura tecnica al testo proposto dalla Commissione Industria, sul quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento, che interessa anche i beni culturali, torna ora alla Camera dei deputati.

Cosa prevede il ddl per i beni culturali

Il disegno di legge all’articolo 68 (poi sostituito dal testo unico del governo) contiene norme che vanno a modificare (con l’intento di semplificarlo) il Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte che riguarda la circolazione internazionale dei beni che interessano il mercato dell’antiquariato. Finora la normativa era fortemente sbilanciata a favore della tutela nazionale dei beni culturali rispetto alla circolazione internazionale dei beni stessi. L’obiettivo è quello di riportare in equilibrio il rapporto tra le due esigenze, come espresso dalla stesso ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini.

Il limite temporale

Nel dettaglio, tra le norme più rilevanti, viene innalzato da cinquant’anni a settant’anni il limite temporale di riconoscimento automatico ai fini della tutela. Il Ministero mantiene comunque la possibilità di dichiarare qualsiasi opera di interesse eccezionale per il patrimonio culturale italiano. Viene aggiornato il registro degli antiquari in modo che sia “tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente”.

Il valore del bene

Viene introdotto poi un limite di valore dei beni pari a 13.500 euro sotto al quale le opere possono essere esportate liberamente fornendo soltanto un’autocertificazione all’ufficio delle soprintendenze. “Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di interesse culturale, avvia il procedimento che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione”. Viene allungata da tre a cinque anni la validità dell’attestato di libera circolazione dei beni.

Il passaporto delle opere

Infine, viene istituito un passaporto per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

 

Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

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