La Commissione Esteri del Senato ai primi di agosto ha ripreso l’esame del ddl di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”, nota come Convenzione di Faro e ora si auspica un iter rapido per il ddl di ratifica. La novità, rispetto alla seduta precedente, è stata l’arrivo in commissione del disegno di legge di ratifica presentato dal governo in Consiglio dei ministri lo scorso 16 giugno e assegnato a Palazzo Madama dove era già cominciato l’iter della proposta della senatrice Elena Ferrara (Pd). Una proposta gemella a quella depositata dalla deputata Giulia Narduolo alla Camera. La 3a commissione ha adottato il testo del governo come testo base. Nel corso dell’illustrazione del nuovo ddl, la relatrice Emma Fattorini ha ricordato come nella seduta del 10 maggio la Commissione avesse espresso proprio l’auspicio che il Governo presentasse un proprio disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, vista l’importanza della materia. Un motivo quindi per esprimere “soddisfazione che l’iniziativa parlamentare abbia stimolato il Governo ad accelerare l’adozione del suo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica”.
La Convenzione di Faro
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell’ottobre 2011. Il documento è stato ad oggi ratificato da 17 Paesi membri del Consiglio d’Europa, Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Ucraina e Ungheria. L’Italia lo ha firmato il 27 febbraio 2013. Il testo è stato sottoscritto, ma non ancora ratificato, anche da altri quattro Paesi, Albania, Belgio, Bulgaria e San Marino. La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l’importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. La partecipazione dei cittadini, in particolare, costituisce la chiave di volta per accrescere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come “Convenzione quadro”, essa definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell’impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure in esso previste.
Gli articoli della Convenzione di Faro
La Parte I (artt. 1-6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi. La Parte II (artt. 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società. La Parte III (artt. 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico. La Parte IV (artt. 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale. La Parte V (artt. 18-23) reca le clausole finali della Convenzione.
Le differenze tra i due ddl sulla Convenzione di Faro
Nel ricordare che la Convenzione di Faro promuove una concezione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, Fattorini ha delineato nella sua relazione introduttiva le differenze che ci sono tra la proposta di iniziativa parlamentare e quella del governo. La principale è contenuta nell’articolo 3, che prevede una serie di misure attuative dell’articolo 13 della Convenzione, relativo alla conoscenza del patrimonio culturale. Si prevede in particolare che “il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, stabilisca un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l’inserimento nei programmi scolastici la dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua”. Per tali iniziative “viene prevista una spesa annua di 1 milione di euro”.