L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. E potrà farlo “con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio” e i destinatari del provvedimento dovranno “provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione”. Lo prevede il Testo unificato sulla pirateria online a firma Mollicone (Fdi) e Maccanti (Lega) messo a punto dal Comitato ristretto dalle commissioni Cultura e Telecomunicazioni della Camera come risultante dalle proposte emendative approvate dalle due commissioni e che AgenziaCULT anticipa. Otto articoli che hanno l’obiettivo di “prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. Il testo, licenziato dalle commissioni referenti (relatori Grazia Di Maggio e Andrea Dara), passerà ora all’esame delle commissioni consultive, per arrivare in Aula di Montecitorio già da metà marzo. Si prevedono, tra l’altro, nuove misure e strumenti per la lotta alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, la realizzazione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione e campagne di comunicazione e sensibilizzazione anche nelle istituzioni scolastiche secondarie.
LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE
Si riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale; tutela il diritto d’autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l’utilizzo di reti di comunicazione elettronica; assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l’internazionalizzazione delle opere dell’ingegno; prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore; salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell’iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; garantisce l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai princìpi generali del diritto dell’Unione europea.
PROVVEDIMENTI AGCOM PER DISABILITAZIONE DELL’ACCESSO A CONTENUTI ILLECITI
L’Agcom, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l’Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta presentata dal titolare o licenziatario del diritto o dall’associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, quali enti che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell’inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima.
Il titolare o licenziatario del diritto o l’associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, sotto la propria responsabilità, presenta all’Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato allega alla richiesta la documentazione necessaria, che può consistere nell’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall’Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. Il provvedimento di disabilitazione è notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.
Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell’instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati si trovi all’interno dell’Unione europea, l’Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell’instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati si trovi al di fuori del territorio dell’Unione europea, l’Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea.
CONTRASTO A PIRATERIA CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA O EDITORIALE
L’articolo 3 stabilisce che è punito chiunque a fini di lucro abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. Viene inoltre modificato l’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”: in particolare, al comma 2 in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5mila.
RICHIESTA INFORMAZIONI AGLI ISTITUTI DI CREDITO
L’autorità giudiziaria può disporre inoltre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell’illecito, l’autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti.
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Il Ministero della cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l’abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore. Nell’ambito di queste iniziative sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica, in coerenza con l’educazione alla cittadinanza digitale.
LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNICA
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica sono a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall’Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso alla rete internet che non siano anche fornitori di contenuti e delle imprese il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento del loro fatturato annuo complessivo.
Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità, la misura delle contribuzioni è incrementata per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell’1 per mille.
