Dal 1° al 28 febbraio 2022, sarà attivo il portale (https://servizionline.cultura.gov.it/) per le nuove iscrizioni, relative all’anno finanziario 2022, per accedere al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.
Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l’elenco degli enti, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Entro l’1 aprile, il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione ed entro il 1° maggio, dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione, si pubblicano due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi.
SOGGETTI AMMESSI AL RIPARTO
I criteri di accesso al riparto sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016. In particolare, i soggetti da ammettere al riparto sono, alternativamente, il Ministero della Cultura o gli istituti del Ministero dotati di autonomia speciale, gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.
Alla domanda, devono essere allegati: una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto; una relazione sintetica descrittiva dell’attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio; in caso di interventi di restauro, devono essere allegate le copie conformi ai relativi agli originali delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.
Gli enti che, in presenza delle condizioni previste non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostituiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del MiC entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, o da un suo delegato.
